Cassazione Civile, Ordinanza n. 05166/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto in sede amministrativa di una domanda di protezione internazionale e dall'impugnazione proposta davanti al Tribunale di Milano contro il provvedimento della Commissione territoriale di Monza del 23.03.2022, notificato il 16.06.2022. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Avverso tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, ma la Corte ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale: la procura era apposta su foglio separato e riportava la data 24.06.2025, ma non conteneva la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, essendo presente solo l'autentica della firma. Il ricorrente ha chiesto comunque la decisione sostenendo che la procura depositata recava la sottoscrizione del difensore per autentica. La Corte ha esaminato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha ritenuto che, in materia di protezione internazionale e nei procedimenti analoghi (compresi quelli dell'Unità Dublino e della protezione speciale), la procura speciale per il ricorso per cassazione deve indicare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificare sia la data sia l'autenticità della firma, anche con un'unica sottoscrizione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, ritenendo insufficiente la sola autentica della firma senza certificazione della data di rilascio della procura. Non sono state liquidate spese per difetto di regolare costituzione della controparte. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta di definizione anticipata, la Corte ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
La procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve recare la certificazione del difensore sia della data di rilascio sia dell'autenticità della firma.
art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008
La medesima disciplina della procura speciale prevista per la protezione internazionale si applica anche ai procedimenti avverso i provvedimenti dell'Unità Dublino.
art. 19-ter, comma 6, d.lgs. 150/2011
Per la protezione speciale si applica una disciplina analoga a quella dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione.
Consente la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio, con applicazione delle conseguenze processuali previste quando la decisione segue la proposta del consigliere delegato.
Quando la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta di definizione anticipata e la parte insiste per la decisione, possono trovare applicazione le condanne previste per responsabilità aggravata; nel caso concreto è stata applicata la sola condanna ex comma 4, in assenza di costituzione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale su foglio separato è valida solo se il difensore certifica espressamente anche la data di rilascio, oltre all'autenticità della firma del conferente; la sola autentica della sottoscrizione non basta.
- L'indicazione della data della procura deve provenire dalla certificazione del difensore e non può essere sostituita da una mera dichiarazione del cliente o da un richiamo contenuto nell'epigrafe del ricorso.
- L'onere di attestare la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato è requisito formale essenziale della procura speciale nei giudizi di cassazione in materia di protezione internazionale, Unità Dublino e protezione speciale, con conseguente inammissibilità del ricorso in caso di omissione.
- Se la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta di definizione anticipata, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e può essere disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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