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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8967/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Polino avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/11/2020 che, riformando ai soli effetti civili l'assoluzione di primo grado, aveva condannato Polino al risarcimento del danno in favore della parte civile Gennaro Vangone ritenendo provata la falsificazione finalizzata a far risultare Vangone quale conducente del veicolo. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) presunta inammissibilità dell'appello della parte civile per mancata specificità (art. 581 c.p.); (2) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte d'appello nonostante diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative (art. 603, comma 3-bis c.p.p.); (3) illegittima liquidazione delle spese del doppio grado in favore della parte civile nonostante la sua mancata comparizione e mancata produzione di conclusioni e nota spese (art. 541 c.p.p. e art. 153 disp. att. c.p.p.); (4) irregolarità nella notificazione delle conclusioni del P.G. al difensore precedente anziché all'avvocato nominato (art. 23 d.l. n.149/2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (l'appello della parte civile era sufficientemente specifico e circoscritto agli effetti civili) e fondato il secondo motivo: quando la Corte d'appello modifica l'apprezzamento sull'attendibilità di dichiarazioni decisive, è tenuta, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (anche dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.). Per l'accoglimento del secondo motivo sono stati assorbiti gli altri profili relativi alle spese; la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. pen.

    Disciplina l'impugnazione della parte civile; la Corte ha ritenuto che l'appello della parte civile fosse sufficientemente specifico se mira a contestare l'assoluzione e chiede effetti civili.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Previsione relativa ai limiti della rinnovazione dell'istruttoria: comunque, se la Corte d'appello muta radicalmente la valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive, è tenuta a rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche d'ufficio.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese processuali; la questione è stata assorbita dal riconoscimento della necessità di rinnovare l'istruttoria.

  • art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme sulla forma e modalità di liquidazione spese: la Corte non ha pronunciato un vizio decisivo autonomo su questo punto dopo l'accoglimento del motivo sull'istruttoria.

  • art. 23 d.l. n. 149/2020

    Regola questioni procedurali collegate alle comunicazioni e svolgimento delle udienze in periodo emergenziale; contestata la trasmissione delle conclusioni del P.G. al difensore precedente invece che al difensore nominato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Prevede la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; nella pratica sono state trasmesse le conclusioni scritte ai sensi di questa norma.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte chiarisce comunque l'obbligo di rinnovare l'istruttoria se muta l'apprezzamento delle prove dichiarative.

Massime di principio

  • Se in grado d'appello la Corte muta radicalmente la valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni decisive, deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio, nonostante le limitazioni previste dal comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.
  • L'appello della parte civile è ammissibile quando contesta l'assoluzione e le ragioni sono sufficientemente specifiche nel criticare la decisione, anche se le richieste risultano circoscritte agli effetti civili.
  • Questioni relative alla liquidazione delle spese possono essere assorbite quando emerge un vizio procedurale più rilevante (es. mancata rinnovazione dell'istruttoria) che determina l'annullamento del giudizio impugnato.
  • Le comunicazioni e la trasmissione delle conclusioni del P.G. devono rispettare la correttezza formale nella notifica ai difensori effettivamente nominati; irregolarità procedurali possono essere rilevanti ma possono risultare superate dall'esito sul piano istruttorio.
  • In casi di contrasto tra valutazioni di merito (soprattutto sulla credibilità delle prove dichiarative), la Corte di legittimità richiede che il giudice d'appello consenta la piena verifica probatoria mediante rinnovazione delle audizioni.

Testo integrale

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