Sentenza n. 3001/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza n. 212/2025 – Tribunale di Monza sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, sez. lavoro, sul riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 212/2025, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione, tramite carta elettronica, dell'importo di 500 euro annui previsto dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato di avere accreditato le somme dovute il 19 gennaio 2026. La ricorrente ha quindi riconosciuto l'avvenuta esecuzione, insistendo soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme dovute a titolo di carta docente. Poiché l'adempimento è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
Quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La distrazione delle spese di giudizio è disposta in favore dei difensori che abbiano dichiarato di essere antistatari.
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