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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15393/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società edile aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 12.200 relativi a lavori eseguiti in esecuzione di un contratto di subappalto. La controparte aveva proposto opposizione al decreto, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e invocando la clausola contrattuale che prevedeva il foro di Genova. La società creditrice sosteneva invece che tale clausola non fosse esclusiva e che dovesse operare il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., in particolare quello del luogo di conclusione del contratto, avvenuta secondo il Tribunale ad Alessandria. I motivi di ricorso per regolamento di competenza censuravano: 1) l'erronea applicazione degli artt. 1182 e 1326 c.c. e dell'art. 20 c.p.c. per avere il giudice ritenuto decisiva la liquidità del credito ai fini della competenza; 2) la violazione degli artt. 20 e 38 c.p.c. per non avere dichiarato inammissibile o comunque insufficiente l'eccezione di incompetenza formulata dalla resistente, perché non contestava specificamente il criterio del forum contractus; 3) la violazione degli artt. 20 e 38 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c. per avere qualificato il credito come illiquido.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, la competenza territoriale derogabile va determinata secondo l'art. 20 c.p.c. e che, in presenza di più criteri concorrenti, l'eccezione di incompetenza deve contestare specificamente ciascun criterio e provare i fatti posti a suo fondamento. Poiché il Tribunale aveva già accertato che il contratto era stato concluso ad Alessandria e, nonostante ciò, aveva declinato la competenza in favore di Genova, la Cassazione ha cassato la decisione impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Alessandria, rimettendo le parti davanti a quel giudice nei termini di legge. Le spese sono state demandate al giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato nei motivi per contestare la qualificazione del credito e il rilievo attribuito alla liquidità ai fini della competenza territoriale.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere la rilevanza del luogo di conclusione del contratto ai fini del foro competente.

  • art. 20 c.p.c.

    "per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio"

    La Corte lo applica come criterio concorrente di competenza territoriale nelle controversie obbligatorie e valorizza il forum contractus accertato in causa.

  • art. 38 c.p.c.

    In tema di competenza territoriale derogabile, l'eccezione di incompetenza deve contestare specificamente tutti i criteri concorrenti e provare i fatti posti a sostegno; in mancanza, l'eccezione va respinta.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a diritti di obbligazione, la competenza territoriale derogabile si determina secondo i criteri concorrenti dell'art. 20 c.p.c., tra cui il luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio.
  • Quando il convenuto eccepisce l'incompetenza territoriale in presenza di più fori concorrenti, deve contestare specificamente l'applicabilità di ciascun criterio utile alla competenza del giudice adito e fornire la prova dei fatti posti a base dell'eccezione.
  • Se il giudice accerta un criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza del foro adito, non può declinare la competenza in favore di un altro foro senza che l'eccezione di incompetenza sia stata specificamente e adeguatamente formulata.
  • La liquidità o illiquidità del credito non assume, di per sé, rilievo decisivo per escludere l'operatività del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., ove sia comunque individuabile il luogo di conclusione o esecuzione dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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