Cassazione Penale, Sentenza n. 39190/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di revisione della condanna irrevocabile emessa dal GUP di Napoli il 12/05/2010 (con sentenza irrevocabile dal 19/03/2013) per il reato di cui all'art. 513-bis c.p., contestando: 1) la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., per presunta mancata uniformità del giudice del rinvio al principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione; 2) la violazione degli artt. 630 lett. a) e c) e il vizio di motivazione, per una supposta inconciliabilità tra la sentenza di condanna nei suoi confronti (rito abbreviato) e la successiva sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata nel 2019 dal Tribunale di Napoli nei confronti dei coimputati (Vaccaro Antonio, Biagio, Carmine, Enzo), nonché per la sopravvenienza di una presunta prova nuova rappresentata dalla sentenza irrevocabile del GUP di Napoli del 21/04/2020 che ha condannato esponenti del clan Mazzarella per estorsioni anche ai danni di Vaccaro Vincenzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello si fosse conforme al dictum di annullamento con rinvio avendo valutato l'ammissibilità e poi esaminato nel merito sia il presunto contrasto tra i giudicati sia la prova nuova. Sulla presunta inconciliabilità la Corte di appello ha svolto un confronto reale delle motivazioni delle due sentenze e ha concluso che le pronunce avevano ricostruito il medesimo fatto oggettivo, mentre il diverso esito derivava da difformi valutazioni probatorie (anche in ragione della diversa scelta del rito: abbreviato vs ordinario) e dalla mancata emersione di riscontri individualizzanti nel giudizio dibattimentale, sicché non sussisteva la incompatibilità di giudicati ai sensi dell'art. 630 c.p.p. Quanto alla prova nuova (condanna del clan per estorsioni nei confronti dei Vaccaro), la Corte ha ritenuto che essa non fosse idonea a disarticolare il quadro probatorio alla base della condanna: l'estorsione accertata riguardava episodi temporalmente limitati (2006-2007) mentre l'illecita concorrenza contestata era stata ritenuta protratta su un arco temporale più ampio (primi anni '90 fino al 2009), perciò la sopravvenienza non poteva, di per sé, escludere che in altri periodi si fossero instaurati rapporti di tipo "do ut des" con la criminalità organizzata. La motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e il ricorso infondato.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato contestato (illecita concorrenza riferita alla gestione degli apparecchi da intrattenimento); la sentenza di merito ha fondato su tale fattispecie la condanna precedente.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Contestata per presunta mancata uniformità del giudice del rinvio al principio di diritto stabilito dalla Cassazione; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia uniformato al dictum avendo valutato ammissibilità e poi il merito.
art. 630 lett. a) cod. proc. pen.
Disciplina i casi di revisione per inconciliabilità tra giudicati irrevocabili; applicata valutando che non vi fosse contrasto tra i fatti storici ricostruiti dalle due sentenze ma solo diversa valutazione probatoria.
art. 630 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la revisione per sopravvenienza di elementi di prova nuovi; la Corte ha ritenuto che la sentenza di condanna del clan per estorsioni non fosse, da sola, idonea a disarticolare il complesso probatorio precedente.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme processuali e vizio di motivazione); la Corte ha dichiarato i motivi infondati dopo esame motivato.
art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale; fatto annotato in udienza, non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- Per valutare la presunta inconciliabilità tra giudicati irrevocabili occorre confrontare il contenuto fattuale e motivazionale delle sentenze: non è sufficiente il mero contrasto di esiti (condanna vs assoluzione), ma va accertato che i fatti storici su cui si basano le pronunce siano effettivamente incompatibili.
- Differenze di esito determinate da diverse valutazioni probatorie o dalla diversità del rito (es. abbreviato vs ordinario) e dal conseguente diverso regime di utilizzabilità delle prove non integrano, di regola, inconciliabilità ai fini di revisione.
- La prova nuova invocata per la revisione deve essere valutata nel contesto del complesso probatorio già acquisito: essa deve avere forza tale da disarticolare il giudizio di responsabilità formatosi nel precedente processo, tenendo conto di tempi, modalità e oggetto degli eventi accertati.
- Una sentenza che accerta estorsioni limitate in tempo e spazio non necessariamente esclude che, in altri periodi, siano stati instaurati rapporti diversi (es. scambi illeciti) tra le stesse parti; pertanto la sopravvenienza di condanne per reati commessi in momenti diversi può non essere sufficiente per la revisione.
- In caso di annullamento con rinvio la corte chiamata al nuovo giudizio deve esaminare le deduzioni del ricorrente e motivare adeguatamente se dichiarare l'inammissibilità della revisione o aprire il merito; l'inosservanza di tale obbligo può costituire motivo di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →