Cassazione Civile, Ordinanza n. 36274/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
Due coniugi avevano agito per ottenere la cancellazione delle ipoteche iscritte da più banche su beni di loro proprietà conferiti in fondo patrimoniale. A sostegno deducevano di avere assunto obbligazioni come fideiussori di una società poi fallita e che i debiti garantiti non erano stati contratti per i bisogni della famiglia, ma per finalità inerenti esclusivamente all'attività imprenditoriale della società. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 170 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva applicato una nozione troppo restrittiva di "bisogni della famiglia" e non aveva verificato il rapporto diretto e immediato tra l'obbligazione e tali bisogni. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., censurando la ripartizione dell'onere della prova: secondo loro spettava ai creditori dimostrare che i debiti erano estranei ai bisogni familiari e che tale estraneità era conosciuta al momento dell'iscrizione ipotecaria, anche mediante presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha ribadito che i "bisogni della famiglia" vanno intesi in senso ampio, comprendendo anche le esigenze volte al pieno mantenimento e allo sviluppo del nucleo familiare, nonché al miglioramento del benessere economico, restando escluse solo esigenze voluttuarie o speculative. Ha inoltre precisato che, per l'applicabilità dell'art. 170 c.c., il giudice di merito deve accertare in concreto il nesso tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, e che la prova dell'estraneità del debito e della consapevolezza del creditore grava su chi invoca l'impignorabilità del fondo patrimoniale, potendo essere fornita anche per presunzioni semplici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vincolo di inespropriabilità dei beni del fondo patrimoniale opera solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia; richiede un accertamento concreto del nesso tra obbligazione e bisogni familiari e la consapevolezza del creditore dell'estraneità del debito, consapevolezza che deve esistere al momento del perfezionamento dell'obbligazione.
La censura è stata prospettata rispetto al modo in cui il giudice di merito ha valutato i fatti e ripartito l'onere probatorio, ma la Corte ha ricondotto la decisione soprattutto ai corretti criteri di accertamento del nesso e della prova nell'ambito dell'art. 170 c.c.
L'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità del fondo patrimoniale grava su chi invoca tale regime, senza deroga alla regola generale; la prova può essere data anche per presunzioni, soprattutto quando si tratti di fatti negativi o difficilmente dimostrabili direttamente.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale in presenza dei relativi presupposti processuali.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione all'esigenza di evitare interpretazioni che rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Massime di principio
- I "bisogni della famiglia" ai fini dell'art. 170 c.c. vanno interpretati in senso estensivo, includendo non solo le necessità essenziali ma anche quelle funzionali al mantenimento, allo sviluppo e al miglioramento del benessere del nucleo familiare.
- Il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 170 c.c.; occorre verificare in concreto se l'obbligazione sia stata contratta per finalità familiari o per scopi estranei.
- Chi intende avvalersi dell'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale deve provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore al momento della nascita dell'obbligazione.
- La prova dell'estraneità del debito e della consapevolezza del creditore può essere fornita anche per presunzioni semplici, specie quando la dimostrazione diretta del fatto negativo sia difficoltosa.
- Il principio di vicinanza della prova non altera la regola dell'art. 2697 c.c., ma orienta l'identificazione dei fatti da provare in relazione alla maggiore o minore prossimità e disponibilità conoscitiva delle parti.
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