Cassazione Penale, Ordinanza n. 08463/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, riferito a un fatto commesso il 28 marzo 2010. L'unico motivo dedotto consisteva nella violazione di legge per asserita intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, ai fini del termine prescrizionale, occorreva considerare la pena massima edittale vigente all'epoca, l'aumento per la recidiva e l'ulteriore aumento previsto dall'art. 161, comma 2, c.p.; inoltre andava computata la sospensione del termine decorrente dalla notifica dell'estratto contumaciale fino alla notifica dell'ordinanza di rimessione in termini. Da ciò ha tratto la conclusione che il reato non era prescritto.
Norme richiamate
Ai fini del computo della prescrizione, al termine base va aggiunto l'aumento di due terzi previsto dalla norma.
Il termine di prescrizione resta sospeso per il periodo compreso tra la notifica dell'estratto contumaciale e la notifica dell'ordinanza di rimessione in termini.
La Corte applica il criterio di calcolo del termine prescrizionale in relazione alla pena massima edittale vigente al tempo del fatto.
Norma sostanziale di riferimento per il reato di furto; nel caso concreto si tratta di furto in abitazione.
Richiamata implicitamente per la qualificazione aggravata del furto in abitazione.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati, oltre alla pena edittale base vigente al tempo del fatto, gli aumenti derivanti dalle circostanze aggravanti rilevanti, tra cui la recidiva quando legalmente incidente sul massimo edittale.
- La verifica della prescrizione deve tener conto anche delle sospensioni del termine maturate nel corso del procedimento; se tali periodi interrompono il decorso, il reato può non risultare prescritto pur a fronte di un fatto risalente nel tempo.
- Il ricorso fondato esclusivamente sulla prescrizione è manifestamente infondato quando il computo corretto del termine, comprensivo di aumenti e sospensioni, dimostri che il termine non è ancora decorso.
- In sede di legittimità, la manifesta infondatezza del motivo comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
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