Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22609/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta contro un decreto di convalida di sequestro preventivo relativo a un'area in cui era stato rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti. Nel merito del ricorso deduceva violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., sostenendo che il giudice per le indagini preliminari aveva emesso un unico provvedimento con il quale, contestualmente, aveva convalidato il sequestro preventivo eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria e aveva disposto la misura su richiesta del pubblico ministero. Da ciò faceva derivare l'erroneità dell'affermazione di non impugnabilità del provvedimento, perché l'oggetto del riesame sarebbe stato non la sola convalida, ma anche il decreto di sequestro adottato nello stesso atto. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per la decisione nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma non per il motivo affrontato dal Tribunale di merito: ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione. L'ordinanza era stata emessa il 5 febbraio 2025, depositata il 6 febbraio 2025 e comunicata al difensore lo stesso 5 febbraio 2025 nella parte dispositiva, nonché all'interessato l'11 febbraio 2025; il ricorso è stato depositato solo il 5 marzo 2025, oltre il termine di 15 giorni previsto per le impugnazioni contro i provvedimenti emessi in camera di consiglio. Il termine, decorrente dall'ultima comunicazione, era scaduto il 26 febbraio 2025. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata anche d'ufficio per tardività, indipendentemente dalla fondatezza delle censure dedotte.
  • Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, il termine di impugnazione decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito e, se vi sono momenti diversi di comunicazione a difensore e interessato, dal momento dell'ultima comunicazione.
  • Quando il ricorso è proposto oltre il termine di legge, la Corte non esamina il merito delle doglianze e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiuti
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.