Cassazione Penale, Ordinanza n. 22609/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta contro un decreto di convalida di sequestro preventivo relativo a un'area in cui era stato rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti. Nel merito del ricorso deduceva violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., sostenendo che il giudice per le indagini preliminari aveva emesso un unico provvedimento con il quale, contestualmente, aveva convalidato il sequestro preventivo eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria e aveva disposto la misura su richiesta del pubblico ministero. Da ciò faceva derivare l'erroneità dell'affermazione di non impugnabilità del provvedimento, perché l'oggetto del riesame sarebbe stato non la sola convalida, ma anche il decreto di sequestro adottato nello stesso atto. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per la decisione nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma non per il motivo affrontato dal Tribunale di merito: ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione. L'ordinanza era stata emessa il 5 febbraio 2025, depositata il 6 febbraio 2025 e comunicata al difensore lo stesso 5 febbraio 2025 nella parte dispositiva, nonché all'interessato l'11 febbraio 2025; il ricorso è stato depositato solo il 5 marzo 2025, oltre il termine di 15 giorni previsto per le impugnazioni contro i provvedimenti emessi in camera di consiglio. Il termine, decorrente dall'ultima comunicazione, era scaduto il 26 febbraio 2025. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
È la norma invocata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge; la Corte non entra nel merito del motivo, perché assorbito dalla tardività del ricorso.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità del provvedimento emesso in forma unitaria; la questione resta non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la decisione del ricorso senza formalità, nel caso esaminato.
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 15 giorni per impugnare i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio.
art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Indica il dies a quo del termine di impugnazione dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; quando le decorrenze sono diverse per imputato e difensore, il termine decorre dall'ultima comunicazione.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
È il reato presupposto richiamato nel provvedimento cautelare, relativo al deposito incontrollato di rifiuti.
Massime di principio
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata anche d'ufficio per tardività, indipendentemente dalla fondatezza delle censure dedotte.
- Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, il termine di impugnazione decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito e, se vi sono momenti diversi di comunicazione a difensore e interessato, dal momento dell'ultima comunicazione.
- Quando il ricorso è proposto oltre il termine di legge, la Corte non esamina il merito delle doglianze e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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