Cassazione Penale, Sentenza n. 00684/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato responsabile dei reati previsti dagli artt. 81 e 474 cod. pen. (capo a) e dall'art. 648, comma quarto, cod. pen. (capo c), contestando: (1) la carenza di adeguata indagine sulla natura del falso e la mancata valutazione della ipotesi di "falso grossolano" riconoscibile ictu oculi; si lamenta la mancata comparazione dettagliata tra marchio originale e marchio contestato; (2) l'erronea esclusione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., poiché la Corte avrebbe considerato l'imputato come mero "ultimo esecutore" di un'azione illecita più ampia, non meritevole della tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) in ordine al presunto "falso grossolano", i giudici del merito hanno adeguatamente motivato l'esclusione di tale ipotesi e hanno spiegato che, ai fini dell'integrazione del reato, è sufficiente l'attitudine ingannatoria del marchio; la decisione di primo grado, richiamata in appello, forniva elementi probatori (fattura approssimativa, assenza di indicazione di copyright, riproduzione idonea a trarre in inganno) idonei a dimostrare la contraffazione; (2) quanto alla tenuità del danno, la Corte ha correttamente valutato il valore complessivo del pregiudizio sociale ed economico arrecato dall'azione criminosa, ritenendo che il ruolo di "ultimo esecutore" non comporta automaticamente l'applicazione dell'attenuante. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata (pena: 2 mesi di reclusione e 300 euro di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione nel reato; applicazione collegata alla ricostruzione del ruolo dell'imputato nell'azione delittuosa.
Il giudice ha ritenuto che per integrare il reato di falso in materia di marchi è sufficiente l'attitudine ingannatoria del segno; l'ipotesi di falso "grossolano" è esclusa quando la difformità non sia riconoscibile ictu oculi.
art. 648, comma quarto, cod. pen.
art. 648, quarto comma, cod. pen.
Applicato in relazione alla gestione e messa in circolazione di prodotti contraffatti; la valutazione tiene conto della natura plurioffensiva del fatto e della tutela della fede pubblica nei segni distintivi.
art. 62, primo comma, n.4, cod. pen.
art. 62, primo comma, n.4, cod. pen.
La circostanza attenuante della tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia lievissimo; la Corte ha ribadito che va considerato non solo il valore intrinseco della cosa ma il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta, senza riconoscere automaticamente l'attenuante per il ruolo di "ultimo esecutore".
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti formali e di contenuto del ricorso per cassazione: il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti richiesti e il procedimento è stato dichiarato esaminato nei termini di legge.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese al ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione del 'falso grossolano' richiede che la difformità dal vero sia riconoscibile 'ictu oculi'; la mera approssimazione non è automaticamente sufficiente a escludere il reato se il segno mantiene attitudine ingannatoria.
- Per l'integrazione del reato di contraffazione è determinante l'attitudine ingannatoria del marchio o segno distintivo, non esclusivamente la perfezione della riproduzione rispetto all'originale.
- La circostanza attenuante della tenuità del danno (art. 62, n.4) va valutata considerando il valore economico della cosa e il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta; il ruolo di 'ultimo esecutore' non garantisce automaticamente l'attenuante.
- La motivazione del giudice d'appello può legittimamente rinviare e integrare la motivazione di primo grado quando le argomentazioni sono omogenee, consentendo una valutazione unitaria in Cassazione.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta l'addebito delle spese processuali al ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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