Cassazione Penale, Ordinanza n. 24852/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi e il mancato confronto con la decisione impugnata che aveva già dichiarato inammissibile per tardività l'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione, soppressione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro). Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione censurando l'affermazione di responsabilità, ma le doglianze erano ritenute del tutto generiche: si limitavano a mere enunciazioni e non si confrontavano con la sentenza di appello, la quale aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività. Il ricorso non conteneva specifiche richieste né l'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle stesse.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto del ricorso; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi sulla fattispecie.
Richiamato implicitamente dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata; motivi meramente assertivi o generici sono inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
- La censura di una condanna non può limitarsi a formule di stile o a contestazioni astratte, ma deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della richiesta.
- Quando la sentenza di merito ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, il ricorso per cassazione deve misurarsi anche con tale autonoma ragione decisoria; l'omesso confronto comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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