Sentenza del 20/10/2015 n. 4515 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Compravendita di terreno - Plusvalenza - Determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della plusvalenza IRPEF derivante dalla vendita di un terreno precedentemente rivalutato mediante perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva. L'Amministrazione riteneva che l'efficacia della rivalutazione fosse subordinata alla vendita del terreno a un prezzo almeno pari al valore periziato. Il contribuente sosteneva invece che il valore rivalutato costituisse il costo fiscalmente riconosciuto ai fini del calcolo della plusvalenza, senza che fosse necessario vendere a un prezzo superiore a quello della perizia. La disciplina applicabile doveva essere ricavata dagli articoli 67 e 68 del TUIR, richiamati dall'articolo 7 della legge n. 448/2001, e non da indicazioni contenute nelle circolari dell'Agenzia.
La decisione
È stata esclusa la possibilità di subordinare l'efficacia della rivalutazione alla vendita del terreno a un prezzo superiore al valore risultante dalla perizia di affrancamento. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate, in quanto atti interni e non fonti normative, non possono vincolare il giudice né modificare il significato della legge. Pertanto, se il contribuente vende il terreno a un valore inferiore a quello rivalutato e dichiara tale valore, non sorge alcuna plusvalenza imponibile, poiché il corrispettivo è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. La pretesa impositiva dell'Amministrazione è quindi risultata infondata.
Norme richiamate
Richiama, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, gli articoli 67 e 68 del TUIR.
La rivalutazione del terreno e il pagamento dell'imposta sostitutiva determinano il valore fiscalmente riconosciuto da utilizzare nel calcolo della plusvalenza, senza che l'efficacia della rivalutazione dipenda dalla vendita a un prezzo superiore al valore periziato.
TUIR, articolo 67, comma 1, lettere a) e b)
Disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni e fabbricati.
La plusvalenza è determinata confrontando il corrispettivo di cessione con il valore fiscalmente riconosciuto del bene.
Disciplina la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze.
Se il valore di vendita è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione, non emerge una plusvalenza imponibile.
Legge n. 488/2001
È richiamata in relazione al regime di rivalutazione dei terreni e al pagamento dell'imposta sostitutiva.
Massime di principio
- Quando una legge stabilisce espressamente il criterio di calcolo della plusvalenza, il contribuente e il giudice devono applicare la legge, mentre le circolari dell'Amministrazione finanziaria hanno valore meramente interpretativo interno e non possono introdurre condizioni ulteriori.
- Il valore risultante dalla rivalutazione validamente perfezionata, tramite perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva, costituisce il costo fiscale di riferimento per il calcolo della plusvalenza.
- La vendita a un prezzo inferiore al valore rivalutato non determina automaticamente una maggiore imposta: in assenza di differenza positiva tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto, non sorge alcuna plusvalenza imponibile.
- L'Amministrazione non può subordinare l'efficacia della rivalutazione a un prezzo minimo di vendita se tale condizione non è prevista dalla legge.
- In casi analoghi occorre verificare la validità della perizia, il corretto pagamento dell'imposta sostitutiva, il valore fiscalmente riconosciuto e il confronto con il corrispettivo effettivo di cessione.
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