Sentenza del 20/10/2015 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso contro l'avviso di accertamento n. TW7030400948 relativo all'anno d'imposta 2003. L'accertamento contestava l'indebita deduzione di costi derivanti dall'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. La società sosteneva che l'avviso fosse stato notificato due volte, il 5 ottobre 2011 presso la sede legale e il 17 ottobre 2011 presso il legale rappresentante, e che il termine per ricorrere decorresse dalla seconda notifica. L'Agenzia sosteneva invece che il termine decorresse dalla prima notifica validamente eseguita.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. La Commissione ha ritenuto valida la notifica effettuata presso la sede legale della società, perfezionatasi il 5 ottobre 2011 con il ritiro del plico da parte di persona autorizzata, dopo il deposito presso l'ufficio postale e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito. Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorreva quindi da tale data. La successiva notifica del 17 ottobre 2011 presso il legale rappresentante è stata considerata effettuata ad abundantiam e non idonea a far decorrere nuovamente il termine. Poiché il ricorso era stato spedito il 14 dicembre 2011, è stato dichiarato inammissibile per tardività. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso
Il termine per impugnare l'atto tributario decorre dalla prima notificazione validamente eseguita che consenta al destinatario di avere piena e legale conoscenza dell'atto. Una successiva notificazione dello stesso atto non riapre né proroga il termine.
Art. 145 c.p.c.
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede... e, solo quando ciò non è possibile, alla persona fisica che rappresenta l'ente
La notifica a una società deve essere eseguita prioritariamente presso la sede legale. La notifica al legale rappresentante è alternativa e residuale, quando la notifica presso la sede non sia possibile.
Massime di principio
- Per gli atti tributari notificati a una società, la notifica presso la sede legale costituisce normalmente il primo riferimento utile per la decorrenza del termine d'impugnazione.
- Quando la prima notifica è valida e l'atto è stato effettivamente ricevuto o messo legalmente a disposizione del destinatario, il termine processuale decorre da quella data.
- Una seconda notifica dello stesso atto, effettuata per maggiore cautela dall'amministrazione, non fa normalmente decorrere un nuovo termine se la prima notifica era già perfezionata.
- In caso di notifica postale non riuscita presso la sede, il deposito del plico e la comunicazione di avvenuto deposito possono perfezionare la procedura secondo le regole applicabili; il successivo ritiro da parte di una persona autorizzata conferma la conoscenza legale dell'atto.
- La tardività del ricorso comporta l'inammissibilità, impedendo al giudice di esaminare nel merito le contestazioni contro l'accertamento.
- È essenziale calcolare il termine d'impugnazione dalla prima notifica valida e conservare le ricevute, le relate e le comunicazioni relative alla notificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 ott 2015Sentenza del 20/10/2015 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 20 ott 2015Sentenza del 20/10/2015 n. 31 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 20 ott 2015Sentenza del 20/10/2015 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 20 ott 2015Sentenza del 20/10/2015 n. 712 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 20 ott 2015Sentenza del 20/10/2015 n. 715 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 20 ott 2015Sentenza del 20/10/2015 n. 717 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →