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Sentenza

Sentenza del 20/10/2015 n. 31 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

OGGETTO: Diniego di rimborso IVA - potere di rappresentanza ai fini del conferimento del mandato ad litem.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA e, in particolare, la contestata tardiva o omessa prova del potere di rappresentanza della persona che aveva conferito al difensore il mandato ad litem. La questione era se tale prova dovesse essere necessariamente depositata insieme al ricorso, a pena di inammissibilità, oppure potesse essere fornita successivamente. È stato ritenuto che non esista uno specifico termine decadenziale per dimostrare il potere di rappresentanza: l’art. 12, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992 consente il conferimento dell’incarico anche in udienza pubblica, mentre l’art. 22 dello stesso decreto non include i documenti relativi ai poteri rappresentativi tra quelli da depositare obbligatoriamente con il ricorso a pena di inammissibilità.

La decisione

La contestazione relativa alla mancata o tardiva prova del potere di rappresentanza non può determinare automaticamente l’inammissibilità del ricorso, poiché le ipotesi di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente. Ne consegue che il ricorso resta procedibile, salva la possibilità per il giudice di verificare comunque l’effettiva esistenza dei poteri rappresentativi. L’esito è quindi favorevole al ricorrente sotto il profilo processuale.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/1992

    La parte può conferire l'incarico al difensore anche in udienza pubblica.

    La norma dimostra che il conferimento o la regolarizzazione dell’incarico difensivo non deve necessariamente risultare già perfezionato e documentato al momento della proposizione del ricorso.

  • Art. 22, D.Lgs. n. 546/1992

    L’elenco dei documenti da depositare insieme al ricorso a pena di inammissibilità non comprende quelli necessari a dimostrare i poteri del soggetto che conferisce il mandato ad litem; pertanto, la loro mancata produzione contestuale non comporta automaticamente l’inammissibilità.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 24 luglio 2013, n. 17931

    Le norme che prevedono l’inammissibilità del ricorso, costituendo eccezioni al diritto di accesso alla giustizia, sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • La mancata produzione iniziale della documentazione sui poteri rappresentativi non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso tributario, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
  • La prova della rappresentanza può essere fornita o regolarizzata successivamente, anche in udienza, purché sia effettivamente dimostrata l’esistenza dei poteri al momento rilevante.
  • Le cause di inammissibilità devono essere interpretate in modo restrittivo: non è possibile estenderle a irregolarità documentali non espressamente sanzionate dalla legge.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra inesistenza del potere rappresentativo e semplice mancata o tardiva documentazione dello stesso: la prima può incidere sulla validità dell’atto, mentre la seconda è normalmente suscettibile di regolarizzazione.
  • La decisione riguarda principalmente il profilo processuale e non implica necessariamente il riconoscimento del diritto sostanziale al rimborso IVA.

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