Sentenza del 20/10/2015 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: processo tributario e divieto di prova testimoniale; deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e indirette e onere della prova nel caso di contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'utilizzabilità, nel processo tributario, delle dichiarazioni raccolte dagli organi dell'Amministrazione durante la fase istruttoria, richiamando il divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992. Contestava inoltre la ripresa fiscale fondata sulla presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti, sostenendo la legittimità della deduzione dei costi e della detrazione dell'IVA.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione è stata ritenuta ammissibile e conforme ai principi in materia. Il divieto di prova testimoniale riguarda la prova testimoniale da assumere formalmente con le garanzie del contraddittorio, ma non impedisce di utilizzare le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase di accertamento come elementi valutabili dal giudice. Quando l'Ufficio fornisce elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la reale sostenibilità dei costi e dell'IVA detratta.
Norme richiamate
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
Il divieto riguarda la prova testimoniale formale, da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio, e non esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione durante l'attività di accertamento.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese a organi dell'Amministrazione nella fase istruttoria possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi di valutazione, anche se non costituiscono prova testimoniale formalmente assunta.
- In caso di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a mettere in dubbio la realtà delle operazioni.
- Una volta forniti tali elementi, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare concretamente l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la riferibilità dei costi all'attività d'impresa e la legittimità della detrazione dell'IVA.
- La mera esistenza delle fatture o la loro regolare contabilizzazione non è sufficiente a provare l'effettività delle operazioni quando emergono circostanze oggettive incompatibili con la loro realtà.
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