Sentenza del 20/10/2015 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Mediazione civile e commerciale - Atto notarile di divisione - Esenzione parziale da imposta di registro - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce la parziale esenzione dall'imposta di registro anche per la registrazione dell'atto notarile di divisione derivante dal verbale di accordo concluso in mediazione. L'atto divisionale è considerato parte integrante dell'accordo amichevole e, pertanto, beneficia del regime fiscale agevolato previsto per la mediazione civile e commerciale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'atto notarile di divisione stipulato in esecuzione di un verbale di accordo raggiunto nell'ambito della mediazione civile e commerciale. Si sostiene che l'esenzione prevista per gli atti e i provvedimenti relativi alla mediazione, comprendente l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto, nonché la parziale esenzione dall'imposta di registro, debba applicarsi anche all'atto notarile di divisione. Tale atto non costituisce un contratto accessorio autonomo e innovativo, ma integra e attua l'accordo amichevole raggiunto in mediazione.
Norme richiamate
Disciplina della mediazione civile e commerciale
Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto; inoltre, agli atti conclusivi dell'accordo si applica una parziale esenzione dall'imposta di registro. L'agevolazione si estende anche agli atti notarili che costituiscono parte integrante e attuativa dell'accordo.
Massime di principio
- Quando un atto notarile è stipulato esclusivamente per dare attuazione a un accordo raggiunto in mediazione, occorre verificare se esso costituisca parte integrante dell'accordo oppure un negozio autonomo e innovativo.
- L'atto esecutivo dell'accordo di mediazione può beneficiare dell'esenzione o dell'agevolazione dall'imposta di registro se non introduce obbligazioni o trasferimenti ulteriori rispetto a quelli già definiti nell'accordo.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto sostanziale dell'atto: un atto meramente attuativo tende a rientrare nel regime agevolato, mentre un contratto autonomo con contenuto innovativo può essere soggetto alla tassazione ordinaria.
- Per applicare l'agevolazione è importante dimostrare il collegamento diretto tra il verbale di mediazione e il successivo atto notarile.
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