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Sentenza

Sentenza del 20/10/2015 n. 715 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE D'AZIENDA - Contraddittorio endoprocedimentale e controllo formale - Determinazione del valore dell'azienda - Clausola antielusiva e criteri di riqualificazione giuridica del negozio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la debenza della maggiore imposta di registro, lamentando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'errata determinazione del valore dell'azienda e l'illegittima riqualificazione dell'operazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. In particolare, sosteneva che il valore imponibile dovesse coincidere con il prezzo di aggiudicazione e che l'Amministrazione non potesse considerare unitariamente più elementi negoziali o attribuire rilievo a beni, quali rimanenze, marchi e brevetti, acquisiti contestualmente.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. Non sussiste violazione del contraddittorio quando l'atto deriva da un mero controllo formale della liquidazione effettuata dalle parti nell'atto telematico, salvo che una specifica norma imponga la partecipazione del contribuente nella fase istruttoria. Nel valore complessivo dell'azienda devono essere inclusi anche le rimanenze di magazzino, i marchi e i brevetti trasferiti insieme all'azienda; tale valore costituisce la base imponibile dell'imposta di registro secondo la Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. Inoltre, l'art. 20 consente di qualificare fiscalmente l'operazione secondo la causa reale e gli interessi effettivamente perseguiti, considerando unitariamente anche più atti collegati, eventualmente stipulati in momenti diversi, e non limitandosi alla forma apparente dei singoli negozi.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    intrinseca natura e gli effetti giuridici

    La norma impone di qualificare l'atto, ai fini dell'imposta di registro, considerando la causa reale, gli effetti giuridici e gli interessi concretamente perseguiti dalle parti, con prevalenza sulla forma apparente e sull'autonomia formale dei singoli negozi. L'operazione può essere valutata unitariamente anche quando risulta da più atti collegati.

  • Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'imposta di registro sulla cessione d'azienda è calcolata applicando le aliquote previste alla base imponibile costituita dal valore complessivo dei beni e dei diritti trasferiti, comprese le rimanenze, i marchi e i brevetti acquisiti contestualmente.

  • Art. 13588/2014 della Corte di cassazione

    Il principio del contraddittorio endoprocedimentale non opera automaticamente per ogni attività di controllo dell'Amministrazione. Esso è necessario quando la legge prevede la partecipazione del contribuente nella fase istruttoria, ma non necessariamente in caso di mero controllo formale.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, un controllo formale della liquidazione dichiarata dalle parti non richiede necessariamente un previo contraddittorio, salvo specifiche disposizioni normative che impongano la partecipazione del contribuente.
  • Nel determinare il valore fiscale di un'azienda ceduta devono essere considerati tutti i beni e i diritti trasferiti con l'azienda, inclusi rimanenze, marchi, brevetti e altri elementi patrimoniali, anche se il prezzo di aggiudicazione è stato indicato in modo unitario.
  • Ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può riqualificare l'operazione sulla base della sua causa reale e degli effetti giuridici complessivi, senza essere vincolata alla denominazione o alla struttura formale scelta dalle parti.
  • Più atti collegati, anche stipulati in tempi diversi o contenuti in documenti distinti, possono essere considerati unitariamente quando realizzano un'unica operazione economica e giuridica sostanziale.
  • L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 riguarda la qualificazione giuridica della fattispecie ai fini dell'imposta di registro; pertanto, la valutazione deve concentrarsi sugli effetti giuridici e sulla causa concreta dell'operazione, non soltanto sul risultato economico perseguito.

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