Cassazione Civile, Ordinanza n. 18472/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un avvocato volta a ottenere il pagamento dei compensi professionali da un cliente. Il convenuto aveva resistito eccependo la prescrizione presuntiva. La Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto di tale eccezione, ritenendo che dalla documentazione in atti emergesse un'ammissione del debitore di non avere pagato il debito. In cassazione il soccombente proponeva ricorso affidato a tre motivi; la Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un profilo pregiudiziale di procedibilità: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notificazione della decisione impugnata, né tale documento risultava dal controricorrente o dal fascicolo d'ufficio. Poiché la notificazione della sentenza era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, risultava operante il termine breve e quindi era necessario depositare la sentenza notificata con relata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. La mancanza di tale deposito ha reso il ricorso improcedibile, a prescindere dalla mancata contestazione della notifica da parte del controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, nei termini, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, essendo stata la sentenza appellata notificata e dovendo quindi applicarsi il termine breve di impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Quando il ricorrente deduce o risulta che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.
La notificazione della sentenza determina il decorso del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
In assenza di allegazione della notificazione della sentenza impugnata opera il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto, però, la parte ricorrente aveva allegato la notifica, con conseguente applicazione del termine breve.
Il relatore aveva formulato proposta di decisione in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il giudice deve verificare la tempestività del ricorso con riferimento al termine breve; in tale ipotesi grava sul ricorrente l'onere di depositare la sentenza notificata con la relata di notificazione nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
- La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata rende il ricorso improcedibile quando la notificazione della decisione impugnata risulti rilevante ai fini del termine breve e non sia sanata dalla produzione del controricorrente o dal fascicolo d'ufficio.
- La mancata contestazione da parte del controricorrente della notificazione della sentenza non sana il difetto di deposito della relata, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio.
- L'improcedibilità del ricorso può essere esclusa solo se la notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, oppure se la relata risulti già prodotta dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio.
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