Cassazione Civile, Ordinanza n. 17436/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso un decreto di liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione emesso in favore del resistente. Il Ministero sosteneva che il decreto fosse inefficace perché notificato oltre il termine di 30 giorni dal deposito in cancelleria. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione rilevando che non era stata fornita la prova della notifica del decreto. In cassazione il Ministero ha dedotto la violazione dell’art. 5-ter, comma 3, della L. n. 89/2001, sostenendo che, trattandosi di procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c., il giudice avrebbe dovuto assumere informazioni officiosamente in presenza di un quadro probatorio incompleto, invece di rigettare la domanda sulla sola base della mancata prova della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione ex L. n. 89/2001 regolato dal rito camerale, il giudice può assumere informazioni ai sensi dell’art. 738, ultimo comma, c.p.c. quando ritenga incompleto il quadro probatorio, senza però sostituirsi agli oneri di allegazione delle parti. Nel caso concreto la Corte d’appello si era arrestata alla sola constatazione della mancata prova della notifica del decreto, senza attivare i poteri istruttori ufficiosi su un elemento decisivo. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter, comma 3, L. n. 89/2001
Il giudizio di opposizione è soggetto al rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.; da ciò deriva la possibilità per il giudice di integrare l’istruttoria con informazioni ufficiose quando il quadro probatorio sia incompleto.
Il procedimento oppositivo segue il modello camerale, con conseguente rilievo dei poteri officiosi del giudice nella formazione del materiale conoscitivo.
art. 738, ultimo comma, c.p.c.
Attribuisce al giudice il potere di assumere informazioni per integrare eventuali carenze o incompletezze probatorie, non per sostituirsi agli oneri di deduzione e allegazione delle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale, quando la natura dei diritti coinvolti lo consente e l’allegazione delle parti è specifica, il giudice può e deve integrare il quadro istruttorio con informazioni ufficiose se lo ritiene incompleto.
- Il potere del giudice di assumere informazioni ex art. 738, ultimo comma, c.p.c. è un potere integrativo e non sostitutivo degli oneri di allegazione, eccezione e prova delle parti.
- Se una circostanza decisiva per l’esito del giudizio non risulta provata ma è stata specificamente allegata, il giudice non può limitarsi a rigettare la domanda o l’opposizione senza prima valutare l’esercizio dei poteri officiosi previsti dal rito camerale.
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