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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08147/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa o insufficiente giustificazione del riconoscimento dell'aggravante della recidiva. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello si era conformato ai principi di legittimità in tema di recidiva, avendo svolto una valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procedeva e i precedenti penali dell'imputato, mediante il richiamo alle modalità della condotta e al segnalato incremento della pericolosità sociale già emersa dai precedenti reati. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico o in dichiarazioni all'autorità, quale reato oggetto del giudizio di merito

  • art. 133 c.p.

    criterio cui il giudice deve attenersi nella valutazione concreta della recidiva, considerando gravità del fatto e personalità dell'imputato

  • art. 99 c.p.

    norma sull'aggravante della recidiva, la cui applicazione richiede motivazione concreta sul rapporto tra precedenti e nuovo fatto

  • art. 616 c.p.p.

    base processuale per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 610 c.p.p.

    dispositivo di declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva non può essere fondato automaticamente sulla sola gravità dei precedenti o sulla loro mera esistenza, ma richiede una motivazione specifica e concreta.
  • Il giudice deve verificare, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, accertando se questi ultimi rivelino una persistente inclinazione al delitto e abbiano inciso causalmente o criminogenamente sulla nuova condotta.
  • È legittima la motivazione sulla recidiva che valorizzi le concrete modalità del fatto e l'aumento della pericolosità sociale già manifestata da precedenti condanne.
  • Quando il ricorso censura la motivazione sulla recidiva ma la sentenza impugnata contiene una valutazione concreta e non meramente astratta, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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