Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34485/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 davanti alla Corte d’appello, ma la domanda era stata rigettata in sede monocratica perché, nel termine assegnato, non era stata depositata la documentazione integrativa richiesta, in particolare l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto. Contro il decreto di rigetto il ricorrente aveva proposto opposizione, sostenendo che tale attestazione fosse irrilevante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione ritenendo invece necessaria la prova del passaggio in giudicato per verificare la tempestività della domanda ex art. 4 L. n. 89 del 2001. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 115 c.p.c. per decisione 'a sorpresa' e per decisione in assenza di prova, nonché la violazione degli artt. 3 e 4 L. n. 89 del 2001, sostenendo che non era richiesta la produzione del certificato di passaggio in giudicato e che, comunque, tale dato poteva essere acquisito d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione, la 'definitività' del provvedimento che conclude il giudizio presupposto coincide, nel processo di cognizione, con il passaggio in giudicato della sentenza, ma l’onere di provare la tardività della domanda rispetto al termine semestrale spetta all’amministrazione convenuta. Ne consegue che non è legittima una declaratoria di tardività fondata sul mancato deposito, da parte del ricorrente, di una prova certa della irrevocabilità della sentenza presupposta. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È stata denunciata la sua violazione per una decisione assunta senza adeguato contraddittorio e senza corretta valutazione della prova; la Corte non sviluppa un autonomo principio su questa norma, ma accoglie il motivo in connessione con la disciplina dell’equa riparazione.

  • art. 3 L. n. 89 del 2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che non fosse necessaria la produzione del certificato di passaggio in giudicato; la Corte accoglie il ricorso applicando l’orientamento per cui l’onere di provare la tardività incombe sull’amministrazione.

  • art. 4 L. n. 89 del 2001

    La Corte ribadisce che il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che nel giudizio di cognizione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato come parametro per individuare lo spirare del termine di impugnazione e, quindi, il momento dal quale il provvedimento può considerarsi definitivo ai fini del decorso della decadenza semestrale.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la 'definitività' del provvedimento che chiude il giudizio presupposto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda, coincide nel giudizio di cognizione con il passaggio in giudicato della sentenza.
  • L’onere di dimostrare la tardività della domanda ex L. n. 89 del 2001, in relazione al carattere definitivo del provvedimento presupposto, grava sull’amministrazione convenuta e non sul ricorrente.
  • Il giudice può dichiarare la tardività dell’istanza solo se tale decadenza risulti dagli atti; non è invece legittimo rigettare la domanda per la sola mancata prova, da parte del richiedente, dell’irrevocabilità della decisione presupposta.
  • La richiesta di deposito del certificato di passaggio in giudicato non può essere trasformata, in via generale, in un onere probatorio posto a carico del richiedente quando la questione decisiva è la tempestività della domanda rispetto alla definitività del giudizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.