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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29202/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite trae origine da un contratto di permuta stipulato nel 2004 con cui il de cuius trasferiva un fondo, ricevendo in cambio la futura cessione di due villette da edificarsi sul medesimo terreno entro il biennio successivo; nel 2006 le parti prorogavano di dodici mesi il termine. Dopo la dichiarazione di fallimento della società permutante e dei soci illimitatamente responsabili, gli eredi del cedente proponevano, in sede ordinaria e poi fallimentare, domande volte a ottenere la declaratoria di nullità della permuta e della proroga, ovvero la risoluzione del contratto per mancata edificazione e inadempimento, con conseguente rivendica/restituzione del fondo o, in subordine, ammissione al passivo per danni e controvalore. Il tribunale di merito qualificava il contratto come permuta di cosa esistente contro cosa futura, escludeva l’applicabilità dell’art. 1472, comma 2, c.c. nel senso sostenuto dai ricorrenti, riteneva fondata la risoluzione per grave inadempimento della fallita, ma ammetteva gli opponenti al passivo soltanto per il valore del bene al fallimento, senza disporre restituzione del terreno. Con il ricorso principale gli eredi denunciavano: violazione dell’art. 1472, comma 2, c.c. per mancata distinzione tra vendita/permuta di cosa futura con o senza obbligo di edificare; omesso esame della nullità urbanistica ex art. 46 d.P.R. 380/2001; omesso esame delle domande di risoluzione ex artt. 1454 e 1457 c.c.; omesso esame della richiesta di rivendica e restituzione del suolo anche in caso di risoluzione; violazione delle norme fallimentari e civilistiche sulla restituzione conseguente alla risoluzione e sulla quantificazione del danno. Con ricorso incidentale la curatela sosteneva, tra l’altro, che l’azione di risoluzione proposta dopo il fallimento non potesse spiegare effetti verso la massa per effetto dell’art. 72, comma 5, l. fall., contestava la valutazione del valore del bene e la liquidazione delle spese. La Corte ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale, confermando l’impostazione del tribunale: la permuta era regolata dall’art. 1472 c.c. perché comprendeva anche l’obbligo della società di edificare le villette; i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano inammissibili perché investivano questioni/domande e non fatti storici decisivi; la restituzione del bene non poteva essere pronunciata d’ufficio in difetto di una specifica domanda, con la conseguenza che non poteva neppure fondarsi su tale restituzione una pretesa risarcitoria per formalità pregiudizievoli; il motivo incidentale sull’art. 72 l. fall. era precluso dal giudicato formatosi sulla proponibilità della domanda in sede fallimentare; le ulteriori doglianze incidentali erano inammissibili perché miravano a rivalutare il merito o erano comunque compatibili con la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale degli eredi e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della curatela fallimentare. Ha ritenuto corretta, perché conforme ai principi di diritto applicabili, la qualificazione del contratto come permuta di cosa esistente contro cosa futura con obbligo accessorio di edificazione, e ha escluso che i motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi riguardassero in realtà fatti storici e non già questioni o domande. Ha inoltre confermato che, in assenza di un’espressa domanda di restituzione del bene, il giudice non poteva disporla d’ufficio per effetto della risoluzione del contratto, né poteva riconoscere danni ancorati a una restituzione non richiesta. Il motivo incidentale sull’efficacia della domanda proposta dopo il fallimento è stato dichiarato inammissibile per contrasto con il giudicato interno già formatosi sulla proponibilità della domanda in sede fallimentare; gli altri motivi incidentali sono stati parimenti ritenuti inammissibili o infondati. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1472 c.c.

    La disciplina della cosa futura si applica anche alla permuta, ma l’applicazione della nullità per mancata venuta ad esistenza della cosa presuppone l’effettivo rispetto del perimetro applicativo della norma; se il contratto comprende anche l’obbligo di edificare, la vicenda ricade nell’inadempimento e non nella nullità per mancanza di oggetto.

  • art. 1555 c.c.

    Le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, sicché la disciplina della cosa futura può operare anche nel contratto di permuta, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 1453 c.c.

    La mancata realizzazione dell’opera, quando esista un obbligo di edificazione, può integrare inadempimento e fondare la risoluzione del contratto.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato come base della diffida ad adempiere; la Corte non ha accolto la censura sul suo omesso esame perché formulata come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. su una questione e non su un fatto storico.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato in relazione al termine essenziale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che denunciava l’omesso esame della relativa questione.

  • art. 72, comma 5, l. fall.

    La domanda proposta prima del fallimento è opponibile al curatore; nel caso concreto la precedente decisione passata in giudicato aveva già riconosciuto la proponibilità della domanda in sede fallimentare, precludendo la diversa tesi della curatela.

  • artt. 93 e ss. l. fall.

    La domanda di ammissione al passivo è ritenuta fisiologica per il creditore che voglia far valere pretese connesse alla risoluzione o nullità del contratto nella procedura concorsuale.

  • art. 103 l. fall.

    La Corte ha escluso che la norma imponesse al giudice di disporre la restituzione del bene in assenza di specifica domanda della parte interessata.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La decisione di merito è stata ritenuta conforme a diritto e quindi soltanto bisognevole di correzione della motivazione, senza necessità di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare questioni giuridiche, domande, eccezioni o la mera valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state talora respinte perché in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione del merito o comunque incompatibili con il giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    La restituzione non può essere disposta d’ufficio se non domandata; il giudice deve attenersi al petitum effettivamente formulato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato ai fini della nozione di fatto storico principale nel vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla proponibilità della domanda preclude una diversa soluzione nel giudizio successivo.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla curatela per attribuire efficacia probatoria all’atto pubblico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a contestare l’apprezzamento di merito.

  • art. 2732 c.c.

    Richiamato per il valore confessorio delle dichiarazioni rese nell’atto pubblico; la Corte ha escluso che ciò consentisse una rivalutazione del contenuto del contratto in cassazione.

  • art. 46 d.P.R. 380/2001

    La censura sulla nullità urbanistica è stata prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte l’ha dichiarata inammissibile perché riferita a una questione giuridica.

  • art. 5 D.M. 55/2014

    Nelle cause di liquidazione di danni, la base di riferimento per le spese è la somma attribuita alla parte vincitrice.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    Il giudice può aumentare o diminuire i valori medi entro i limiti normativamente previsti in base alla complessità della controversia.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Massime di principio

  • In una permuta avente ad oggetto un bene esistente contro un bene futuro, la disciplina della cosa futura si applica anche alla permuta, ma la qualificazione concreta dipende dal contenuto dell’impegno assunto dal promittente/permutante: se questi assume anche l’obbligo di edificare, la mancata realizzazione del bene integra inadempimento; se invece non assume obblighi ulteriori rispetto al trasferimento, la mancata venuta ad esistenza della cosa conduce alla nullità per mancanza di oggetto.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile soltanto per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per denunciare omissioni di pronuncia su domande, eccezioni o questioni giuridiche, né per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.
  • La risoluzione del contratto produce l’effetto restitutorio ex art. 1458 c.c., ma il giudice non può disporre la restituzione del bene in assenza di una specifica domanda della parte interessata; in mancanza di tale domanda, restano precluse anche le pretese risarcitorie che presuppongano l’avvenuta restituzione.
  • Una questione già decisa con statuizione passata in giudicato, anche implicito quando costituisca presupposto logico necessario della decisione, non può essere nuovamente rimessa in discussione in cassazione sotto forma di violazione di legge.
  • Il potere del giudice di liquidare le spese entro i parametri tabellari è sindacabile in cassazione solo per violazione dei limiti normativi o per anomalie motivazionali rilevanti; non è invece consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito sulla congruità dell’importo entro il range previsto.

Come è indicizzato

MateriePermutaInadempimentoImpugnazioniAccertamento del passivoContratto preliminare
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaImmobiliare
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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