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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29647/2020 del 28/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva annullato un'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 110 TULPS (commi 6 e 9) relativa all'uso di un apparecchio da gioco non collegato alla rete telematica. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'esimente della buona fede (art. 3 L. 689/1981) in favore dell'esercente, sostenendo che l'esercente aveva comunque l'obbligo di verificare e impedire l'uso di dispositivi non conformi e che la responsabilita' non poteva essere esclusa in ragione del 'comportamento del concessionario' se l'esercente non aveva fatto tutto il possibile per accertarsi del collegamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'applicazione dell'esimente della buona fede da parte del Tribunale. Ha chiarito che l'errore sulla liceita' puo' escludere la responsabilita' amministrativa solo se inevitabile: deve essere determinato da un elemento esterno idoneo a indurre l'errore e l'autore deve aver fatto tutto il possibile, con ordinaria diligenza, per rispettare la norma e per accertare il corretto collegamento alla rete telematica. Poiche' il Tribunale non aveva verificato se Tellini avesse compiuto tutte le verifiche possibili e se l'errore fosse incolpevole e inevitabile, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa al Tribunale di Arezzo ad un diverso magistrato per un nuovo esame, riservando la decisione sulle spese del giudizio di cassazione

Norme richiamate

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), art. 110, comma 9, lettera c)

    "chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio"

    Attribuisce responsabilita' sia al concessionario sia ai gestori/esercenti per il funzionamento e la verifica degli apparecchi da gioco, legittimando la sanzione per chi consente l'uso di macchine non conformi

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), art. 110, comma 6

    Stabilisce tra le condizioni di idoneita' degli apparecchi il collegamento alla rete telematica; fondamento normativo dell'obbligo di connessione continua degli apparecchi

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3

    Prevede l'esimente della responsabilita' amministrativa per errore sulla liceita' quando l'errore sia inevitabile e l'autore abbia fatto tutto il possibile e non sia rimproverabile; la Corte precisa che l'errore deve essere oggettivamente inevitabile e indotto da un elemento esterno

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14-bis, comma 4

    Indica il regime di concessione per la gestione telematica del gioco, individuando il concessionario quale soggetto titolare della rete telematica e delle relative responsabilita' operative

  • Art. 39 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)

    Ha reso esclusiva la gestione del gioco lecito tramite rete telematica in concessione, limitando forme alternative di gestione e attribuendo al concessionario responsabilita' importanti nella gestione e nel controllo

Massime di principio

  • L'esimente della buona fede (art. 3 L. 689/1981) in materia di violazioni amministrative e' molto restrittiva: l'errore sulla liceita' esclude la responsabilita' solo se inevitabile, indotto da un elemento esterno e purché l'autore abbia compiuto tutte le verifiche possibili con ordinaria diligenza
  • Sebbene il concessionario della rete telematica abbia un ruolo preminente nella gestione e nel controllo del collegamento, ciò non esonera automaticamente gestori o esercenti: questi ultimi hanno un obbligo proprio di verifica e vigilanza sull'idoneita' e sul collegamento degli apparecchi
  • La percezione o il versamento del prelievo erariale unico da parte del concessionario non e' di per sé prova sufficiente dell'uso legittimo delle macchine e non garantisce automaticamente l'innocenza dell'esercente
  • In una situazione simile, per poter invocare con successo la buona fede l'esercente deve essere in grado di documentare di aver effettuato tutte le verifiche a sua disposizione (es. controlli locali sul punto di accesso internet/intranet, richieste scritte al concessionario, registrazioni/rapporti di manutenzione, comunicazioni ufficiali che attestino l'assenza di anomalie)
  • In caso di accertamento dell'assenza di collegamento telematico, la valutazione della responsabilita' dovra' tener conto se il disconoscimento del collegamento e' stato completamente ignoto e oggettivamente non rilevabile dall'esercente nonostante l'ordinaria diligenza

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