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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29648/2020 del 28/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il proprietario di un terreno di 2.000 mq, chiedendo che fosse accertato l'acquisto della proprietà per usucapione. Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 335/2015 depositata il 24 febbraio 2015, aveva invece accolto l'impugnazione del convenuto e rigettato la domanda. Secondo la Corte d'appello, il ricorrente era stato immesso nel godimento del fondo in forza di un rapporto di detenzione collegato a un contratto preliminare stipulato con un soggetto non proprietario e mai seguito dal definitivo; mancava la prova dell'interversione del possesso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che le attività svolte sul terreno, in particolare la realizzazione di un fabbricato, dimostravano l'interversione del possesso e che le prove non erano state adeguatamente valutate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formulata come violazione di norme sostanziali e processuali, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte d'appello aveva considerato che la coltivazione del fondo, l'ampliamento del fabbricato esistente e la pratica amministrativa di sanatoria non dimostravano l'interversione, poiché il godimento del bene era iniziato come detenzione anticipata, espressione di un rapporto di comodato. Il ricorrente non contestava l'origine detentiva della relazione con il fondo, ma sollecitava una diversa lettura del materiale probatorio. È stata confermata la condanna alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.800, oltre euro 200 per esborsi, accessori e rimborso forfetario del 15%; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Evidente appare come con l’argomento critico svolto il ricorrente si limita a chiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento del compendio probatorio e, non già, dimostra il concorrere della violazione delle norme evocate in rubrica, poichè, nella ricostruzione logico-giuridica della questione fatta nel ricorso, la violazione della legge appare conseguenza diretta di una diversa e, secondo l’impugnante, più adeguata valutazione delle prove acquisite.

    La denuncia di violazione delle regole sul possesso non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio quando la violazione di legge è prospettata soltanto come conseguenza di una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 1141 c.c.

    Difatti il Collegio catanese ha ben posto in evidenza come le concrete attività di godimento del bene – sua coltivazione, ampliamento del fabbricato esistente e la pratica amministrativa di sanatoria dello stesso – poste in essere dal ricorrente, a tenor delle prove testimoniali e documentali versate in atti, non erano condotte fattuali adeguate a lumeggiare la necessaria interversio animi, posto che il N. quale promissario acquirente era stato immesso anticipatamente nel godimento del bene in forza di detenzione quale espressione di un rapporto di comodato.

    Nel caso esaminato, le attività di godimento del fondo indicate non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la trasformazione della detenzione in possesso, essendo il godimento iniziato in forza di una detenzione derivante da comodato.

  • art. 1158 c.c.

    Difatti il Collegio catanese ha ben posto in evidenza come le concrete attività di godimento del bene – sua coltivazione, ampliamento del fabbricato esistente e la pratica amministrativa di sanatoria dello stesso – poste in essere dal ricorrente, a tenor delle prove testimoniali e documentali versate in atti, non erano condotte fattuali adeguate a lumeggiare la necessaria interversio animi, posto che il N. quale promissario acquirente era stato immesso anticipatamente nel godimento del bene in forza di detenzione quale espressione di un rapporto di comodato.

    L'usucapione richiede, quando il rapporto con il bene ha avuto origine come detenzione, che sia provata l'interversione in possesso; le sole attività materiali di godimento individuate dalla Corte d'appello non dimostravano tale passaggio.

  • art. 2697 c.c.

    Evidente appare come con l’argomento critico svolto il ricorrente si limita a chiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento del compendio probatorio e, non già, dimostra il concorrere della violazione delle norme evocate in rubrica, poichè, nella ricostruzione logico-giuridica della questione fatta nel ricorso, la violazione della legge appare conseguenza diretta di una diversa e, secondo l’impugnante, più adeguata valutazione delle prove acquisite.

    La disposizione non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare un'effettiva violazione della regola sull'onere probatorio, non meramente postulata sulla base di una diversa lettura degli elementi acquisiti.

  • art. 115 c.p.c.

    Evidente appare come con l’argomento critico svolto il ricorrente si limita a chiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento del compendio probatorio e, non già, dimostra il concorrere della violazione delle norme evocate in rubrica, poichè, nella ricostruzione logico-giuridica della questione fatta nel ricorso, la violazione della legge appare conseguenza diretta di una diversa e, secondo l’impugnante, più adeguata valutazione delle prove acquisite.

    La censura fondata sulla disciplina dell'acquisizione e valutazione delle prove non è ammissibile quando, al di là della sua formulazione, sollecita soltanto un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Evidente appare come con l’argomento critico svolto il ricorrente si limita a chiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento del compendio probatorio e, non già, dimostra il concorrere della violazione delle norme evocate in rubrica, poichè, nella ricostruzione logico-giuridica della questione fatta nel ricorso, la violazione della legge appare conseguenza diretta di una diversa e, secondo l’impugnante, più adeguata valutazione delle prove acquisite.

    La deduzione di violazione delle regole di valutazione della prova non può fungere da veicolo per una revisione in cassazione dell'apprezzamento di merito; il ricorrente deve individuare una reale violazione della norma e non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando la relazione con un bene ha avuto origine come detenzione, per fondare l'usucapione è necessario provare la successiva interversione in possesso; le attività di godimento materiale non sono, da sole e in ogni caso, sufficienti a dimostrarla.
  • È inammissibile la censura di legittimità che, pur denunciando la violazione di norme sostanziali o processuali, mira in concreto a ottenere una diversa valutazione delle prove acquisite nel giudizio di merito, senza dimostrare un'effettiva violazione di legge.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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