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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29655/2020 del 28/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva un conflitto positivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, secondo comma, c.p.c., chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale costituito a Londra e/o della Corte d'appello di Genova e di affermare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Massa circa un decreto ingiuntivo (n. 327/2017) emesso in suo favore per Euro 367.935,00. In particolare la controversia nasceva da un contratto per la costruzione di uno yacht con clausola arbitrale a Londra e da successivi lodi arbitrali londinesi riconosciuti esecutivi in Italia dalla Corte d'appello di Genova

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha escluso l'ammissione della documentazione allegata dalla resistente per non rientrare nei limiti di cui all'art. 372 c.p.c. Sul merito ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata specificità ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., poiché non era individuabile con chiarezza l'oggetto del presunto conflitto. Inoltre ha affermato che il conflitto di giurisdizione previsto dall'art. 362 c.p.c. riguarda decisioni di giudici appartenenti a ordini diversi dell'ordinamento giudiziario italiano (es. giudici ordinari vs giudici amministrativi o contabili) e non può essere utilizzato per contestare decisioni di arbitri stranieri né per conflitti tra giudici dello stesso ordine. Conseguentemente il rimedio invocato dalla ricorrente era inidoneo; la Cassazione ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 10.200,00, ed ha dato atto dell'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Norme richiamate

  • art. 362 cod. proc. civ.

    art. 362, secondo comma, cod. proc. civ.

    Il conflitto di giurisdizione di cui all'art. 362 riguarda decisioni emesse da giudici appartenenti ad ordini diversi dell'ordinamento interno (es. ordinario vs amministrativo o contabile). Non è lo strumento corretto per contestare l'autorità di un collegio arbitrale straniero o per conflitti tra giudici dello stesso ordine.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiede il principio di specificità nei ricorsi per cassazione: ogni motivo deve indicare la rubrica, esporre puntualmente le ragioni e illustrare gli argomenti a sostegno della decisione impugnata. La mancata chiarezza rende il ricorso inammissibile.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Limita la documentazione ammissibile nelle memorie a quella pertinente alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso; la Corte ha escluso documenti ritenuti non pertinenti.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Norma di riferimento per le memorie delle parti; nel caso è stata richiamata la memoria della resistente ma la Corte ha comunque escluso documenti non conformi ai limiti di cui all'art. 372.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sui costi processuali.

  • clausola compromissoria / riferimento ad Arbitration del 1996

    claussola contrattuale che prevedeva arbitrato a Londra ai sensi dell'Arbitration del 1996

    La scelta contrattuale di riservare le controversie a un arbitrato a Londra attribuisce competenza agli arbitri scelti; le autonome valutazioni di giurisdizione assunte da arbitri o tribunali stranieri non rientrano nel rimedio di conflitto di giurisdizione ex art. 362 c.p.c.

Massime di principio

  • Il rimedio del conflitto di giurisdizione ex art. 362 c.p.c. è applicabile solo per conflitti tra giudici appartenenti ad ordini differenti dell'ordinamento interno (es. ordinario vs amministrativo) e non per controversie tra giudici dello stesso ordine o per contestare l'autorità di arbitri stranieri.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale rispettare il principio di specificità ex art. 366: occorre indicare chiaramente l'oggetto del motivo, la rubrica e fornire argomentazioni analitiche; la vaghezza determina l'inammissibilità.
  • La documentazione allegata in sede di memoria o controricorso è ammessa solo nei limiti previsti dall'art. 372 c.p.c.; allegati non pertinenti possono essere dichiarati inammissibili.
  • Per impugnare la giurisdizione di un collegio arbitrale straniero o la validità di lodi arbitrali occorrono i rimedi procedurali appropriati (opposizione, domanda di non riconoscimento o di annullamento), non la denuncia di conflitto ex art. 362 c.p.c.
  • Se una corte nazionale riconosce ed esecutivizza lodo arbitrale straniero, la impugnazione o la contestazione della competenza arbitrale deve seguire le procedure previste dalla legge per gli arbitri/atti stranieri; il mero contrasto con un decreto ingiuntivo interno non costituisce di per sé un conflitto di giurisdizione tra ordini diversi.
  • La mancata ammissione del ricorso può comportare condanna alle spese e l'applicazione di contributi processuali integrativi ai sensi della normativa vigente.

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