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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29646/2020 del 28/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione che ha irrogato una sanzione amministrativa di €124.000 per la presunta violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c) e lett. f-ter TULPS. L'accertamento amministrativo aveva rilevato otto personal computer accesi e utilizzati da utenti per giochi online, accessibili tramite conti e credenziali personali. Il ricorrente contestava che la norma f-ter fosse applicabile ai semplici personal computer messi a disposizione per la navigazione (e accesso autonomo ai siti di gioco tramite login personali) e deduceva altresì l'insussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza/colpevolezza) a causa della novità e dell'ambiguità della normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'art. 110, comma 9, lett. f-ter TULPS debba essere interpretato in modo limitato: costituisce "apparecchio videoterminale" l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) (cioè dispositivi collegati alla rete telematica del sistema di gioco e comprensivi delle periferiche e dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, incluso l'inserimento/lettura/erogazione di denaro, carte o ticket). Pertanto la disposizione non può essere utilizzata per sanzionare semplici personal computer connessi a Internet che permettono l'accesso, tramite credenziali personali, a siti di gioco, in assenza delle caratteristiche e delle periferiche previste dal comma 6 lett. b. Per tale motivo la sentenza della Corte d'appello di Milano è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, anche sull'elemento soggettivo della violazione (questione assorbita ma da riconsiderare in sede di rinvio). La Corte ha inoltre richiamato che la fattispecie prevista dall'art. 7, comma 3-quater (divieto di mettere a disposizione apparecchiature che consentano la connessione alle piattaforme dei concessionari) è distinta e non sovrapponibile automaticamente alla fattispecie sanzionata dal comma 9 f-ter.

Norme richiamate

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), art. 110, comma 9, lett. f-ter

    "chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale"

    La Corte ha interpretato la norma in modo restrittivo: per "apparecchi videoterminali" ai fini della sanzione devono intendersi i dispositivi di intrattenimento previsti dal comma 6 lett. b (terminali di rete per il gioco) completi delle periferiche necessarie per il gioco e per il pagamento. Non sono ricompresi i generici PC connessi a Internet che consentono l'accesso autonomo a siti di gioco tramite credenziali personali, in assenza delle caratteristiche tecniche previste dal comma 6 lett. b.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), art. 110, comma 6, lett. b

    "quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa"

    La Corte ha richiamato questa definizione per delimitare il concetto di "apparecchio da intrattenimento": è necessario che il terminale sia parte della rete di gioco e sia dotato delle periferiche e dei dispositivi (inclusi mezzi di pagamento/erogazione) previsti dalla disciplina tecnica.

  • D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 7, comma 3-quater

    "fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità"

    La Corte ha distinto questa norma dall'art. 110, comma 9, lett. f-ter: il divieto di cui al comma 3-quater riguarda la messa a disposizione negli esercizi pubblici di apparecchiature che consentono la connessione alle piattaforme di gioco, ma non coincide automaticamente con la fattispecie sanzionata dal comma 9 f-ter, che richiede la specificità tecnica del "videoterminale" ex comma 6 lett. b.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 475 (modifica che ha introdotto il comma 9 f-ter)

    Individua la fonte normativa dell'inserimento della lett. f-ter nell'art. 110; usata dalla Corte per inquadrare l'origine della fattispecie sanzionatoria.

  • Legge n. 689/1981, art. 1 (richiamata dal ricorrente)

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai principi sulla determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative, ma non sviluppata dalla Corte nelle motivazioni principali se non come riferimento di principio.

Massime di principio

  • Perché scatti la sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-ter TULPS il dispositivo deve qualificarsi come "apparecchio videoterminale" ai sensi del comma 6 lett. b: terminale di rete per il gioco comprensivo delle periferiche necessarie (dispositivi di pagamento, accettazione di giocate, erogazione di ticket/carte, ecc.).
  • I semplici personal computer connessi a Internet che consentono agli utenti, con propri login e conti personali, di accedere a siti di gioco non rientrano nella fattispecie f-ter se mancanti delle caratteristiche tecniche e delle periferiche previste dal comma 6 lett. b.
  • La normativa che vieta di mettere a disposizione nei pubblici esercizi apparecchiature che consentono la connessione alle piattaforme di gioco (art. 7, comma 3-quater D.L. 158/2012 conv. L.189/2012) è distinta dalla sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-ter: la sovrapposizione va accertata caso per caso e non è automatica.
  • In caso di contestazione occorre documentare in modo tecnico le caratteristiche dei dispositivi (presenza/assenza di periferiche di pagamento, modalità di attivazione, esclusività della connessione alla rete di gioco) e valutare l'elemento soggettivo (consapevolezza/colpevolezza dell'operatore), specie se la norma è recente o ambigua.
  • Per gestori di esercizi pubblici: evitare il rischio sospendendo l'accesso diretto ai siti di gioco dalle postazioni o provvedendo a dispositivi configurati/omologati come terminali di gioco conformi alla normativa, oppure a strumenti organizzativi che impediscano l'uso per gioco d'azzardo.

Testo integrale

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