Cassazione Civile, Sentenza n. 29820/2020 del 29/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che la Corte d'appello non aveva valutato né motivato adeguatamente la prova documentale costituita dalle ricevute di ritorno delle raccomandate contenenti gli ordini di disinvestimento; si assumeva la violazione dell'art.115 cod. proc. civ. per omissione di valutazione di risultanze che la parte aveva indicato come decisive e la violazione dell'art.360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. per mancato esame di documento decisivo che, se valutato, avrebbe determinato esito diverso del giudizio. Si contestava inoltre che la Corte di merito avesse affermato apoditticamente la mancanza di prova della trasmissione degli ordini, senza esaminare le ricevute di ricevimento depositate in atti; inoltre si rilevava che alcune argomentazioni della Corte d'appello erano svolte "ad abundantiam" e non costituivano ratio decidendi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo sussistente la violazione degli obblighi di valutazione di cui all'art.115 cod. proc. civ. e il vizio previsto dall'art.360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello non ha preso in esame né motivato sulle ricevute di ritorno che costituivano prova decisiva dell'invio e della ricezione degli ordini. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo (che dipendevano dall'accertamento della trasmissione degli ordini), ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame del merito, con applicazione dei principi di diritto espressi e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 cod. proc. civ.
Il giudice di merito, nell'esercizio della sua discrezionalità probatoria, deve esaminare e motivare sulle risultanze di fatto che la parte abbia espressamente indicate come decisive; l'omissione costituisce vizio di legittimità quando il documento o la prova non sono stati considerati senza una motivazione che ne giustifichi l'esclusione
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Il mancato esame di un documento può giustificare la cassazione solo se quel documento prova circostanze tali da invalidare con certezza (non con mera probabilità) l'efficacia delle altre risultanze, cioè se la sua valutazione avrebbe indotto una decisione sicuramente diversa; il ricorso deve indicare le ragioni per cui il documento avrebbe determinato senza dubbio esito difforme
art. 2719 c.c.
Norma sul disconoscimento delle scritture e ricevute; nel caso la Corte d'appello aveva fatto un rilievo "ad abundantiam" sul disconoscimento, ma tale rilievo non costituiva ratio decidendi e pertanto non rilevante ai fini del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Se una parte deduce come decisive documenti depositati in giudizio (es. ricevute di ritorno), il giudice di merito è tenuto a valutarli esplicitamente o a motivare perché li ritiene irrilevanti; la mancata valutazione può costituire motivo di cassazione
- Per far valere in Cassazione il mancato esame di un documento occorre spiegare concretamente come e perché quel documento avrebbe determinato con certezza una decisione diversa (non basta la mera probabilità)
- Le argomentazioni 'ad abundantiam' svolte dal giudice che non influenzano il dispositivo non sono attaccabili in Cassazione per difetto di interesse, perché non costituiscono la ratio decidendi
- Quando questioni successive (es. quantificazione del danno o responsabilità per minusvalenze) dipendono dall'accertamento di un fatto primario (es. omessa trasmissione di ordini), l'accoglimento del motivo principale rende assorbite le questioni subordinate
- Se la Corte d'appello formula affermazioni apodittiche sulla mancanza di prova senza analizzare documenti prodotti, la Cassazione può disporre la cassazione e il rinvio per nuovo esame nella diversa composizione
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