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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32426/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L'imputata era stata inizialmente accusata, in concorso con l'ex compagno giudicato separatamente, di atti persecutori, tentata estorsione continuata e danneggiamento aggravato ai danni del fratello e della cognata. Il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità limitatamente ai fatti originariamente contestati ai primi due capi, riqualificandoli in minaccia aggravata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. La Corte d'appello aveva poi ritenuto assorbita la minaccia nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e dichiarato l'imputata non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e contestando la qualificazione penale delle condotte. In particolare, la Corte d'appello aveva valorizzato tre messaggi inviati al fratello: nei primi due l'imputata lamentava di non avere ricevuto quanto riteneva dovuto per la casa della madre, sollecitava il pagamento e prospettava, in caso contrario, l'avvio di un'azione giudiziaria, con possibili conseguenze reputazionali derivanti dallo scandalo del processo; il terzo messaggio riguardava le intenzioni violente dell'ex compagno, ma la stessa Corte d'appello aveva escluso che fosse certo il carattere minatorio del messaggio, potendo esso essere interpretato come un avvertimento rivolto al fratello. La ricorrente sosteneva che la prospettazione dell'intenzione di agire in giudizio per una pretesa ritenuta fondata non costituisse minaccia di un male ingiusto e non integrasse l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che i fatti accertati non contenessero condotte minatorie.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto erronea la qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 393 c.p.: la prospettazione dell'intenzione di promuovere un'azione giudiziaria per una pretesa potenzialmente azionabile non costituisce minaccia di un male ingiusto, trattandosi dell'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. Neppure il richiamo al possibile danno reputazionale derivante dallo scandalo del processo integra una minaccia, quando tale conseguenza sia prospettata come effetto della semplice pendenza della causa e non come risultato di autonome condotte di screditamento. Il riferimento alle intenzioni violente dell'ex compagno non è stato ritenuto con certezza minatorio e tale valutazione non risultava manifestamente illogica. Venuta meno ogni condotta qualificabile come minaccia, è venuto meno anche il presupposto del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, usando violenza o minaccia alle persone

    La fattispecie richiede, oltre alla pretesa di esercitare un diritto e alla possibilità di ricorrere al giudice, l'uso di violenza o minaccia alle persone. La prospettazione di un'azione giudiziaria per una pretesa potenzialmente azionabile non integra la minaccia di un male ingiusto.

  • art. 24 Cost.

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

    La prospettazione dell'intenzione di esercitare il diritto di azione giudiziaria non può essere qualificata, per ciò solo, come minaccia penalmente rilevante.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La disposizione era stata applicata dalla Corte d'appello, ma l'annullamento senza rinvio ha escluso a monte la sussistenza del fatto tipico.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato quale parametro per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La prospettazione dell'intenzione di promuovere un'azione giudiziaria per far valere una pretesa ritenuta fondata e potenzialmente azionabile non costituisce minaccia di un male ingiusto ai fini dell'art. 393 c.p.
  • L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede una condotta di violenza o minaccia alle persone; la mera sollecitazione stragiudiziale del pagamento accompagnata dall'avvertimento che, in difetto, sarà proposta una causa non soddisfa tale requisito.
  • Il richiamo al possibile danno reputazionale derivante dalla pendenza di una controversia giudiziaria non integra minaccia quando sia prospettato come conseguenza della causa in sé e non come effetto di autonome condotte illecite di discredito o diffusione di notizie.
  • Quando le condotte concretamente accertate non sono qualificabili come minacciose, viene meno un elemento costitutivo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il fatto deve essere escluso, con annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMinacceCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale

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