Cassazione Penale, Sentenza n. 35278/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna pronunciata in appello dopo che il Tribunale di Busto Arsizio lo aveva assolto. I capi principali del ricorso erano: (i) violazione dell'art. 23-bis della legge n.176/2020 (conversione dl. n.137/2020) e dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, perché la Corte d'Appello ha emesso la sentenza in camera di consiglio senza la trattazione orale e senza rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa decisiva (in particolare l'esame dell'imputato) nonostante la riforma in senso di condanna su appello del pubblico ministero; (ii) violazione dell'art. 597 c.p.p. e del principio devolutivo, e vizio di manifesta illogicità e travisamento della prova, perché la Corte d'Appello ha rivalutato unilateralmente le dichiarazioni rese dall'imputato senza confrontarle oralmente e senza confutare specificamente la motivazione del giudice di primo grado, escludendo la scriminante della legittima difesa che il Tribunale aveva ritenuto plausibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per i motivi principali (violazione dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa e delle regole dettate dalle Sezioni Unite e dalla normativa emergenziale), dichiarando che le dichiarazioni dell'imputato andavano riassunte in dibattimento. La sentenza di secondo grado è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio, con indicazione di attenersi ai principi interpretativi richiamati dalla Cassazione (necessità di rinnovazione orale della prova dichiarativa decisiva, motivazione rafforzata se non è possibile la rinnovazione, e obbligo di confutare specificamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado).
Norme richiamate
legge n.176 del 2020 (conversione del d.l. n.137 del 2020)
Disposizione emergenziale che impone, in linea generale, la trattazione orale del processo; qui richiamata per l'obbligo di rinnovare l'assunzione della prova orale nelle ipotesi in cui l'assoluzione di primo grado venga ribaltata in condanna in appello
art. 603, comma 3 e 3-bis
Il comma 3-bis introduce l'obbligo di procedere alla nuova assunzione istruttoria della prova dichiarativa nel caso di appello del pubblico ministero e ribaltamento della sentenza assolutoria; la Corte ha ritenuto che la violazione di tale obbligo giustifichi l'annullamento
Richiama il principio devolutivo: l'appello deve rimanere nei limiti dell'impugnazione; la Corte ha esaminato la violazione prospettata con riguardo alla rivalutazione delle dichiarazioni non oggetto dell'appello del P.M.
Richiesto il criterio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna; ciò giustifica l'obbligo di ricorrere al metodo dell'oralità e immediatezza nella rinnovazione della prova dichiarativa decisiva
artt. 582 e 585 (in relazione all'art. 339 c.p.)
Norme sostanziali mediante le quali il soggetto era stato ritenuto responsabile in appello: reati celebrati nella decisione impugnata e presupposto del processo oggetto del ricorso
Giurisprudenza di legittimità e Corte EDU
sentenze Sezioni Unite (es. Dasgupta e successive), Corte EDU (es. Dan c. Moldavia, Maestri e altri; citazioni multiple)
La giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte EDU stabilisce il principio consolidato secondo cui, in caso di ribaltamento in condanna di una sentenza di assoluzione basata su dichiarazioni decisive, è necessario rinnovare la prova dichiarativa (compreso l'esame dell'imputato), salvo che la mancata rinnovazione sia compensata da una motivazione 'rafforzata' basata su elementi aggiuntivi idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio
Massime di principio
- Se l'assoluzione di primo grado viene ribaltata in condanna in appello (soprattutto su impulso dell'appello del pubblico ministero) e la motivazione di condanna si fonda su dichiarazioni rese in primo grado, il giudice d'appello è in genere obbligato a rinnovare oralmente quelle dichiarazioni in dibattimento (principio di oralità e immediatezza).
- L'esame dell'imputato in primo grado è prova dichiarativa decisiva e rientra nell'obbligo di rinnovazione; la mancata rinnovazione senza adeguata motivazione rafforzata determina l'annullamento della sentenza di condanna.
- La motivazione dell'appello che ribalta un'assoluzione deve affrontare e confutare specificamente i principali argomenti del giudice di primo grado; una critica generica o assente giustifica l'annullamento per carenza logico-motivazionale.
- La normativa emergenziale (art. 23-bis L.176/2020) non autorizza il sacrificio del contraddittorio quando la rinnovazione della prova è necessaria per assicurare un'apprezzamento probatorio affidabile; eventuali eccezioni richiedono una motivazione rafforzata e elementi compensativi.
- In situazioni analoghe è prudente che la difesa chieda espressamente la rinnovazione dell'esame in dibattimento e che il giudice motivi puntualmente ogni scelta di non riassumere la prova dichiarativa decisiva.
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