Cassazione Civile, Sentenza n. 7254/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della C.G.T. Lombardia che aveva respinto il suo appello contro il diniego di rimborso dell'IVA versata in rivalsa sui corrispettivi comprensivi degli OGSE (oneri generali di sistema). La questione centrale era se SNAI, avendo pagato in rivalsa l'IVA sulle forniture di energia elettrica, potesse chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'imposta ritenuta indebitamente assolta (perchè gli OGSE non dovrebbero concorrere alla base imponibile), nonché se la sentenza d'appello avesse violato norme comunitarie e nazionali (direttiva 2006/112/CE artt. 9 e 167; artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633/72; art. 2 d.lgs. n. 546/92) e l'art. 360 c.p.c. n. 3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato che, in linea generale, l'IVA versata in rivalsa dal cessionario deve essere richiesta a rimborso al cedente/prestatore tramite azione di ripetizione dell'indebito e che il rapporto tributario diretto sussiste tra l'amministrazione finanziaria e il soggetto passivo che ha realizzato il presupposto impositivo (il fornitore). Solo in casi eccezionali — concretamente comprovati, ad es. l'insolvenza o l'impossibilità effettiva di ottenere il rimborso dal cedente — il cessionario può rivolgersi direttamente all'Amministrazione per ottenere il rimborso. La Corte ha inoltre escluso che la fattispecie riguardi un'imposta incompatibile con il diritto UE (quindi non ricorreva l'ipotesi prevista dalla giurisprudenza CJEU per consentire un'azione diretta riconosciuta al consumatore), e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama i principi di neutralità, effettività e non discriminazione ricavati dalla direttiva; tuttavia ritiene che tali principi non impongano di ritenere legittimato il cessionario a chiedere direttamente all'amministrazione il rimborso dell'IVA pagata in rivalsa, salvo i casi eccezionali previsti dalla giurisprudenza comunitaria.
d.P.R. n. 633/1972, artt. 17 e 18
Le disposizioni sulla detrazione e sul meccanismo dell'IVA sono richiamate per sottolineare che il rapporto tributario diretto ai fini IVA inerisce primariamente al soggetto passivo (cedente/prestatore) e che il diritto alla detrazione consente al cessionario di instaurare un rapporto con l'amministrazione solo se l'IVA si riflette nella liquidazione finale.
Norma richiamata nel contesto processuale; la Corte non ha ravvisato violazioni procedurali o di competenza tali da invalidare la decisione d'appello.
Codice di procedura civile, art. 360, co.1, n. 3
Il motivo di cassazione prospettava violazione di norme comunitarie e nazionali ai sensi di questa fattispecie: la Corte ha ritenuto il motivo infondato e dunque non ricorrente la nullità lamentata.
Corte di giustizia UE, sent. C‑35/05 (Reemtsma) e altri precedenti
Usati come parametro interpretativo: confermano che il sistema consente al venditore di chiedere il rimborso all'autorità e al compratore l'azione civilistica di ripetizione; la giurisprudenza comunitaria ammette l'azione diretta del cessionario verso l'amministrazione solo quando il rimborso dal cedente è impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza).
Corte di giustizia UE, sent. C‑316/22 (Gabel)
Rilevata dalla Corte per precisare che, in casi particolari di direttiva chiaramente invocabile non recepita, il consumatore finale può chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione; tuttavia la Cassazione ha ritenuto la fattispecie SNAI non rientrante in tale ipotesi, perché gli OGSE non sono incompatibili con il diritto UE.
Corte di Cassazione, sent. n. 19837/2023 e n. 23288/2018
Giurisprudenza nazionale richiamata come orientamento consolidato: il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa, salvo che ciò si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta o salvo casi eccezionali di impossibilità di ottenere il rimborso dal cedente.
Corte di giustizia UE, causa C-189/2015 (IRCCS Santa Lucia)
Citata in relazione alla natura giuridica degli oneri generali di sistema (OGSE): la Corte ha ritenuto che tali oneri non siano incompatibili con il diritto UE, il che esclude la strada della diretta invocazione di una direttiva incompatibile.
Massime di principio
- Regola generale: l'IVA versata in rivalsa va contestata e, se dovuta la ripetizione, deve essere chiesta al cedente/prestatore tramite azione di ripetizione dell'indebito; il rapporto tributario diretto ai fini IVA è tra amministrazione e soggetto passivo che ha realizzato il presupposto impositivo.
- Il cessionario può rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria solo in ipotesi eccezionali e concrete (ad es. insolvenza o effettiva impossibilità di ottenere il rimborso dal cedente), non per rischi astratti o generici di non recupero.
- Se l'IVA pagata in rivalsa si riflette sulla liquidazione finale dell'imposta del cessionario (es. diritto alla detrazione esposto in dichiarazione), può riemergere un rapporto diretto con l'amministrazione e allora il rimborso può essere chiesto anche sul piano tributario.
- La mera invocazione di norme comunitarie non sopperisce all'assenza di una causa concreta di impossibilità di ottenere il rimborso dal fornitore; inoltre, le direttive non correttamente o tardivamente recepite possono, in casi limitati e specifici (soprattutto per il consumatore finale), giustificare azioni dirette, ma ciò richiede che l'imposta sia effettivamente incompatibile con il diritto UE.
- Nel caso degli OGSE la giurisprudenza e la Corte di giustizia hanno già escluso l'incompatibilità con il diritto UE, per cui il rimedio corretto per il cessionario resta l'azione verso il fornitore salvo prova dell'impossibilità concreta di recupero.
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