Cassazione Civile, Sentenza n. 7131/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto nulla la cartella di pagamento emessa a nome di "Equitalia Serit S.p.A.", in quanto, al momento della notifica, Equitalia Serit era stata incorporata in altra società (Equitalia Polis S.p.A.) e quindi il soggetto intestatario della cartella non esisteva più. Le agenzie fiscali hanno censurato la decisione sostenendo che la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della personalità giuridica nelle ipotesi rilevanti e che, comunque, il regime di nullità/annullabilità amministrativa di cui all'art.21-septies L.241/1990 non è applicabile agli atti tributari
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso delle agenzie fiscali. Pur richiamando il principio consolidato secondo cui il regime di nullità dell'art.21-septies L.241/1990 non si applica normalmente agli atti tributari (e rilevando l'evoluzione normativa recente con il d.lgs. n.219/2024), la Corte ha ritenuto non decisiva tale questione processuale dato che la cartella era stata tempestivamente impugnata e il vizio era stato dedotto fin dal primo grado. Sul punto sostanziale la Corte ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n.26970/2021) secondo cui la fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata (cancellazione dal registro delle imprese e dissoluzione dell'organizzazione), con la conseguenza che l'intestazione della cartella a Equitalia Serit S.p.A. poteva effettivamente rilevare come vizio. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la pronuncia impugnata confermata. Non sono state disposte condanne per spese processuali nei confronti della resistente (assenza di difesa).
Norme richiamate
art. 21-septies legge n.241/1990
La Corte rileva il consolidato orientamento che tale regime di nullità amministrativa, così come formulato per il diritto amministrativo, non è normalmente applicabile agli atti tributari; tuttavia nel caso concreto l'errata qualificazione dell'atto come 'nullo' non ha inciso sull'esito perché il vizio era stato tempestivamente dedotto.
art. 21-octies legge n.241/1990
Richiamato come normativa di riferimento sui vizi degli atti amministrativi (annullabilità), inquadramento nel dibattito sulla distinzione tra nullità e annullabilità; la pronuncia segnala la non piena sovrapponibilità con il regime tributario.
art. 2505-bis codice civile
Norma relativa agli effetti della fusione/incorporazione; rilevata dalle parti e dalla Corte nel valutare se la fusione per incorporazione determinasse l'estinzione del soggetto giuridico incorporato.
art. 110 codice di procedura civile
Censito nel motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione), richiamato a supporto di questioni processuali; la Corte non lo considera risolutivo rispetto all'esito sostanziale.
Cass. S.U. 5/10/2021, n. 26970 (giurisprudenza)
Decisione chiave richiamata dalla Corte: stabilisce che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata (cancellazione dal registro delle imprese e dissoluzione dell'organizzazione), ragion per cui l'intestazione degli atti a soggetto 'estinto' può avere rilievo.
d.l. n.193/2016, art. 1
Richiamato nel quadro delle vicende societarie delle società di riscossione (fusi e trasformazioni successive) che hanno coinvolto le diverse società Equitalia.
d.lgs. n.219/2024, art. 7-ter (riforma dello statuto del contribuente)
La Corte menziona la riforma (entrata in vigore il 18/01/2024) come elemento che ha modificato il quadro normativo successivamente al periodo controverso; tuttavia la decisione è motivata sulla base della giurisprudenza anteriore e della S.U. 2021.
art. 22 d.l. 30/03/2023, n.34 conv. l. 26/05/2023, n.56
Richiamata relativamente alla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; la Corte ne tiene conto ai fini processuali ma non per modificare l'esito.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30/05/2002, n.115 (come modificato)
Norma citata in relazione alla possibile applicazione di ulteriori importi a titolo di contenzioso; la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per disporre ulteriori versamenti a titolo di spese o importi correlati.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione estingue la società incorporata: se un atto (es. cartella di pagamento) è intestato a una società cancellata per fusione, ciò può costituire un vizio rilevante. Verificare sempre la situazione formale e la cancellazione dal registro delle imprese alla data della notifica.
- Nel diritto tributario si è storicamente ritenuto che il regime di nullità/annullabilità tipico del diritto amministrativo non si applichi automaticamente agli atti tributari; nondimeno la tempestiva impugnazione dell'atto consente di far valere vizi sostanziali anche se qualificati con termini amministrativi.
- Prima di proporre opposizione o difesa, accertare la catena di successione del soggetto incaricato della riscossione (fusioni, incorporazioni, subentri) e produrre documentazione che attesti l'anteriorità o la cancellazione della persona giuridica indicata nella cartella.
- Se si agisce contro una cartella ritenuta irregolare per intestazione a soggetto estinto, è opportuno dedurre fin dal primo grado il vizio e impugnare tempestivamente (rispetto ai termini decadenziali) per evitare l'impossibilità di sollevare la questione nei gradi successivi.
- Le modifiche normative successive (es. riforme dello statuto del contribuente) possono cambiare il quadro applicabile; in situazioni simili verificare la disciplina vigente alla data dell'atto e l'orientamento giurisprudenziale più recente (in particolare pronunce di Sezioni Unite).
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