Adunanza generale n. 963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante “Definizione dei compiti e dell’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dei compiti e dell’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D).
Esito
La questione giuridica
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoposto al parere del Consiglio di Stato uno schema di d.P.C.m. adottato in attuazione dell’articolo 14-bis, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, volto a definire i compiti e l’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D). Dopo un primo parere interlocutorio, la Sezione doveva verificare l’integrazione della documentazione finanziaria, l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, l’adeguatezza della disciplina sul trattamento e sull’anonimizzazione dei dati, la maggiore precisione dell’articolo 11 sui soggetti di cui il Dipartimento può avvalersi, l’integrazione delle consultazioni svolte nella fase preparatoria e il recepimento dei rilievi di drafting.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che il nuovo schema abbia recepito adeguatamente il parere del Garante per la protezione dei dati personali, escludendo espressamente i dati personali dalla definizione delle informazioni utili agli output del NEWS-D, definendo i dati anonimizzati e imponendo tecniche adeguate di anonimizzazione anche per i dati relativi a intossicazioni e decessi. Ha inoltre ritenuto superata la genericità dell’articolo 11, grazie all’individuazione di soggetti o enti pubblici, operanti nel settore delle tossicodipendenze, dotati di adeguate conoscenze sulle nuove sostanze psicoattive e sulle sostanze stupefacenti e collegati ai sistemi nazionali e internazionali di monitoraggio delle droghe. Sono state giudicate sufficienti le integrazioni sull’attività di consultazione e integralmente recepiti i rilievi di drafting. La Sezione ha tuttavia ribadito che il nuovo schema non era corredato dalla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e che la relazione tecnica non risultava sottoposta alla verifica prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale adempimento è stato qualificato come non eludibile e raccomandato prima dell’emanazione definitiva, senza essere elevato a rilievo ostativo. Il parere è quindi favorevole con osservazioni.
Osservazioni
Documentazione finanziaria e bollinatura della Ragioneria generale dello Stato
Anche il nuovo schema non risulta munito della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la relazione tecnica non risulta sottoposta alla verifica prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Sezione qualifica tale adempimento come non eludibile anche per misure normative di natura regolamentare e ne raccomanda l’acquisizione nel prosieguo dell’iter e comunque prima dell’emanazione definitiva, senza considerarlo ostativo al parere.
Norme richiamate
art. 14-bis, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Definizione dei “compiti” assegnati al “Sistema” e disegno della relativa “organizzazione”.
Costituisce la base normativa per l’adozione del d.P.C.m. volto a disciplinare compiti e organizzazione del NEWS-D.
art. 14-bis, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
“centri collaborativi di primo livello”.
Individua le articolazioni e i soggetti collaborativi cui si riferisce l’organizzazione del Sistema.
Regolamento (UE) 2016/679
La disciplina dello schema deve escludere dai dati utili agli output del NEWS-D i dati personali riconducibili alla nozione europea di dato personale.
Parere 5/2014 del Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE
È richiamato quale riferimento tecnico per le tecniche di anonimizzazione idonee a impedire o non consentire più l’identificazione del soggetto cui i dati si riferiscono.
art. 17, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196
La verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato costituisce un adempimento non eludibile, anche per misure regolamentari, prima dell’emanazione definitiva.
art. 36 regio decreto 21 aprile 1942, n. 444
È richiamato con riferimento all’autorizzazione alla trasmissione della relazione al Consiglio di Stato.
legge 30 dicembre 2024, n. 207
La Sezione richiama la necessità di verificare la coerenza finanziaria dello schema con la legge di bilancio, in relazione alla misura organizzativa introdotta.
Massime di principio
- Anche per gli atti normativi di natura regolamentare, la relazione tecnica e la verifica della Ragioneria generale dello Stato previste dalla disciplina di contabilità pubblica costituiscono adempimenti non eludibili prima dell’emanazione definitiva.
- Quando uno schema normativo disciplina la raccolta e l’utilizzazione di informazioni potenzialmente riferibili a persone fisiche, la nozione di dati utili deve escludere espressamente i dati personali e la disciplina deve prescrivere tecniche di anonimizzazione idonee a impedire l’identificazione degli interessati.
- La precisione della norma attributiva della facoltà dell’amministrazione di avvalersi di soggetti o enti richiede l’individuazione della loro natura, dei requisiti professionali o conoscitivi e del collegamento funzionale con il sistema amministrativo interessato.
- Per gli schemi regolamentari a contenuto organizzativo, l’analisi delle consultazioni deve documentare il coinvolgimento delle amministrazioni e dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni collaborative o operative nel sistema disciplinato.
Schema di d.P.C.m. sul Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe
Il parere riguarda lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri intende definire i compiti e l’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), in attuazione dell’articolo 14-bis, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Premesse e richiesta di parere
Lo schema era corredato dalla relazione al Consiglio di Stato, dalle relazioni illustrativa e tecnica, dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi di impatto della regolamentazione. La Sezione aveva già esaminato una prima versione con il parere interlocutorio n. 291 del 17 febbraio 2026.
Rilievi formulati nel parere interlocutorio
Nel precedente parere la Sezione aveva evidenziato l’assenza della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e della verifica della relazione tecnica prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Aveva inoltre richiesto l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, considerata la disciplina relativa alla proprietà, al trattamento, alla raccolta, all’utilizzazione e alla divulgazione dei dati.
La Sezione aveva chiesto anche maggiori informazioni sulle consultazioni e sul coordinamento con le amministrazioni e gli enti coinvolti, nonché una formulazione più precisa dell’articolo 11, che consentiva al Dipartimento di avvalersi di soggetti o enti individuati in termini troppo generici. Erano stati infine formulati rilievi di drafting.
Protezione dei dati personali e anonimizzazione
Il Garante per la protezione dei dati personali, con parere n. 155 del 12 marzo 2026, si è espresso favorevolmente, subordinando il proprio parere a due condizioni: l’integrazione della definizione delle informazioni utili alla formulazione degli output del NEWS-D, con esclusione espressa dei dati personali, e l’introduzione di tecniche adeguate di anonimizzazione per i dati relativi a intossicazioni e decessi.
La nuova versione dello schema ha recepito tali indicazioni. La definizione delle informazioni utili agli output esclude ora espressamente i dati personali. È stata inoltre introdotta la definizione di dati anonimizzati, riferita ai dati raccolti e trasmessi mediante tecniche che impediscono o non consentono più l’identificazione del soggetto cui si riferiscono, secondo il riferimento tecnico costituito dal Parere 5/2014 del Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
L’articolo 25 è stato riformulato prevedendo che raccolta e trasmissione avvengano nel rispetto delle tecniche di anonimizzazione e senza contenere dati personali, compresi quelli relativi ai casi di intossicazione e decesso. È stato inoltre stabilito che i dati e le informazioni contenuti nel dispositivo informatico del NEWS-D siano utilizzati esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall’articolo 3.
Riformulazione dell’articolo 11
La nuova formulazione dell’articolo 11 individua con maggiore precisione i soggetti o gli enti dei quali il Dipartimento può avvalersi. Essi devono essere pubblici, operare nel settore delle tossicodipendenze, possedere adeguate conoscenze sulle nuove sostanze psicoattive e sulle sostanze stupefacenti ed essere collegati ai sistemi nazionali e internazionali di monitoraggio delle droghe.
La Sezione ha ritenuto così superata la genericità della precedente disposizione, che non precisava né la natura dei soggetti né i relativi requisiti.
Consultazioni e struttura organizzativa
La nuova AIR ha integrato il resoconto delle consultazioni svolte durante l’elaborazione dello schema. Sono stati indicati il coinvolgimento dei centri collaborativi di primo livello previsti dall’articolo 14-bis, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la partecipazione della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’interno, di ricercatori designati dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità e del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema e dei rapporti internazionali del Ministero della salute.
La Sezione ha ritenuto adeguate tali integrazioni informative, considerando la natura essenzialmente organizzativa dello schema e la necessità di coordinare le articolazioni ministeriali e i centri collaborativi cui sono attribuite le competenze disciplinate dagli articoli 14-20 dello schema.
Drafting e documentazione finanziaria
I rilievi di drafting formulati nel parere interlocutorio sono stati integralmente recepiti.
Permane, invece, la carenza relativa alla documentazione finanziaria. Anche il nuovo testo non è corredato dalla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la relazione tecnica non risulta sottoposta alla verifica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
La verifica è ritenuta particolarmente necessaria perché la clausola di invarianza finanziaria dell’articolo 28 deve essere confrontata sia con la legge di bilancio n. 207 del 2024 sia con la prospettata utilizzazione di risorse già disponibili presso il Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze, precedentemente destinate alla gestione convenzionale del sistema di allerta.
La Sezione ha richiamato, in proposito, anche i propri pareri n. 1440 del 19 dicembre 2025 e n. 1485 del 24 dicembre 2025, ribadendo che l’adempimento non può essere eluso. Tuttavia, non lo ha configurato come rilievo ostativo e ne ha raccomandato l’acquisizione nel prosieguo dell’iter, prima dell’emanazione definitiva.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni. Lo schema è stato ritenuto adeguatamente integrato quanto alla protezione dei dati, alla precisione dell’articolo 11, alle consultazioni e al drafting. Resta da completare, prima dell’emanazione definitiva, la verifica della relazione tecnica e la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.
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