Adunanza generale n. 900/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di regolamento recante “Disciplina delle procedure e condizioni per l’attribuzione di un riconoscimento ambientale denominato ‘amicus maris’, in attuazione dell’articolo 11, comma 2, della legge 17 maggio 2022, n. 60”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento recante la disciplina delle procedure e condizioni per l’attribuzione del riconoscimento ambientale "amicus maris", in attuazione dell’art. 11, comma 2, della legge 17 maggio 2022, n. 60
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento destinato a disciplinare il riconoscimento ambientale "amicus maris" per gli imprenditori ittici e gli acquacoltori. La Sezione ha esaminato, da un lato, la regolarità del procedimento di formazione, con particolare riguardo alla riconducibilità della richiesta di parere e del concerto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla volontà dei rispettivi Ministri; dall’altro, la completezza dell’istruttoria e dell’AIR, la consultazione pubblica, la coerenza degli artt. 4 e 5 dello schema con l’art. 11 della legge n. 60/2022, la determinatezza della definizione di "materiali a ridotto impatto ambientale", gli effetti concorrenziali e i costi di compliance del meccanismo premiale collegato all’uso del logo.
Il parere
La Sezione ha sospeso l’esame dello schema, ritenendo necessario che l’Amministrazione svolga previamente la consultazione pubblica prevista dall’art. 16 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 e, sulla base dei relativi esiti, rediga una nuova AIR, eventualmente procedendo anche alla predisposizione di un nuovo testo regolamentare. L’AIR è stata ritenuta carente perché non quantifica adeguatamente gli impatti ambientali e i costi di compliance per le imprese, non valuta in concreto gli effetti concorrenziali del logo quale incentivo indiretto, non illustra adeguatamente le opzioni regolatorie e non motiva la scelta di requisiti cumulativi rispetto all’alternatività prevista dall’art. 11, comma 1, della legge n. 60/2022. La Sezione ha inoltre rilevato la necessità di chiarire l’ambito territoriale del riconoscimento, l’eventuale uso del logo nelle etichette, la definizione di materiali a ridotto impatto ambientale, i requisiti per gli acquacoltori, il periodo di riferimento nella prima applicazione e gli adempimenti relativi al visto e alla registrazione della Corte dei conti.
Osservazioni
Richiesta di parere e concerto ministeriale
La trasmissione dello schema da parte del vice capo ufficio vicario dell’Ufficio legislativo non contiene una clausola di delega di firma che renda esplicita la riconducibilità della richiesta alla volontà del Ministro. Analoga carenza riguarda il concerto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sottoscritto dal capo di gabinetto senza clausola di riconducibilità all’organo politico. La documentazione contiene tuttavia il visto del Ministro dell’ambiente sulla relazione degli uffici ai fini della trasmissione.
AIR e consultazione pubblica
L’AIR non individua in modo sufficientemente concreto, misurabile e riferito alle misure dello schema gli impatti ambientali delle attività di pesca e acquacoltura, né quantifica adeguatamente i destinatari, i costi di compliance, gli effetti sulle PMI e le opzioni regolatorie. Deve essere svolta la consultazione pubblica prevista dall’art. 16 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che costituisce parte integrante dell’AIR, salvo casi straordinari di necessità e urgenza non rappresentati dall’Amministrazione.
Effetti concorrenziali e costi di compliance
La qualificazione del riconoscimento come incentivo indiretto e l’attribuzione di un logo idoneo a valorizzare sul mercato le imprese beneficiarie possono incidere sul posizionamento competitivo e produrre effetti di differenziazione del prodotto. L’AIR avrebbe dovuto quantificare i costi aggiuntivi di adeguamento, articolandoli per tipologie dimensionali e livelli di redditività delle imprese, nonché valutarne gli effetti sull’accesso al beneficio e sulla concorrenza.
Ambito del logo e platea dei destinatari
La denominazione del logo sembra riferirsi al solo ambiente marino, mentre l’art. 11 della legge n. 60/2022 contempla anche laghi, fiumi e lagune e la disciplina dello schema include imprenditori ittici operanti in acque dolci o salmastre. L’Amministrazione deve chiarire l’eventuale discrasia e verificare se l’uso del logo possa avvenire anche sulle etichette, valutandone gli effetti informativi e concorrenziali sui consumatori.
Art. 2, comma 1, lett. a) - Materiali a ridotto impatto ambientale
La definizione amplia la nozione di materiali fino a ricomprendere sistemi, tecnologie e attrezzi e risulta generica e non univoca. La genericità può creare difficoltà applicative, anche perché gli artt. 4 e 5 non forniscono criteri sufficientemente determinati. La Sezione suggerisce di prevedere un elenco in un allegato e di evitare formule prive di parametri, quali "basso" o "riduzione dell’uso".
Articoli 4 e 5 - Requisiti per il riconoscimento
L’art. 11, comma 1, della legge n. 60/2022 individua in forma alternativa l’uso di materiali a ridotto impatto ambientale, la partecipazione a campagne di pulizia o il conferimento di rifiuti accidentalmente pescati. Gli artt. 4 e 5 dello schema impongono invece il conferimento dei rifiuti insieme ad almeno un requisito ulteriore e introducono anche requisiti non previsti dalla legge, come la partecipazione dell’equipaggio a corsi di formazione. Tale scelta non è adeguatamente motivata e potrebbe eccedere la base normativa primaria.
Art. 5 - Requisiti per gli acquacoltori
La motivazione dei requisiti aggiuntivi previsti per gli acquacoltori è ulteriormente carente perché l’AIR non illustra adeguatamente i problemi relativi ai mangimi, alla riduzione dell’uso di antibiotici e alla loro dimensione concreta.
Art. 2, comma 1, lett. b) - Coordinamento delle definizioni
La definizione appare già compresa nella locuzione "materiali di ridotto impatto ambientale" e deve essere verificata per evitare duplicazioni o sovrapposizioni.
Art. 5, comma 5 - Risparmi energetici e idrici
Devono essere precisati i termini di paragone per la misurazione dei risparmi energetici e idrici e devono essere individuati i soggetti abilitati al rilascio delle relative certificazioni.
Art. 6 - Prima applicazione
Poiché il conferimento dei rifiuti è riferito ai due anni precedenti la presentazione dell’istanza, deve essere valutata l’opportunità di stabilire, per la prima applicazione, un periodo di riferimento più breve.
Art. 1 e art. 3 - Correzioni formali
Nell’art. 1, comma 3, secondo periodo, è preferibile sostituire "approvata" con "stabilita"; nell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), è preferibile sopprimere la parola "ultimi".
Preambolo ed explicit - Corte dei conti
Poiché lo schema rientra tra gli atti normativi a rilevanza esterna soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), della legge n. 20/1994 e dell’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, occorre menzionare l’adempimento nel preambolo e nell’explicit.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, l. 400/1988
recante il bollino della Ragioneria generale dello Stato
Costituisce la base procedimentale per la richiesta del parere sullo schema di regolamento.
art. 17, comma 4, l. 400/1988
Impone, per gli atti normativi a rilevanza esterna, l’assoggettamento al visto e alla registrazione della Corte dei conti.
art. 16 d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169
salvo casi straordinari di necessità e urgenza
Prevede la consultazione pubblica quale parte integrante dell’AIR, salvo eccezioni straordinarie non rappresentate nel caso esaminato.
art. 11, comma 1, l. 17 maggio 2022, n. 60
utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati
La disgiunzione "o" indica l’alternatività dei presupposti per l’attribuzione del riconoscimento; il regolamento non può imporne cumulativamente due né aggiungere requisiti non previsti dalla legge.
art. 11, comma 2, l. 17 maggio 2022, n. 60
Costituisce la base legislativa dell’adozione del regolamento sul riconoscimento ambientale.
art. 1 l. 17 maggio 2022, n. 60
Individua finalità che comprendono il risanamento dell’ecosistema marino e la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, laghi, fiumi e lagune.
art. 2 l. 17 maggio 2022, n. 60
«rifiuti accidentalmente pescati»; «campagna di pulizia»
Ricostruisce l’ambito territoriale delle attività rilevanti, comprendente mare, laghi, fiumi e lagune.
art. 2, comma 1, l. 4/2012
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce
Conferma che l’attività dell’imprenditore ittico può svolgersi anche in acque salmastre o dolci.
art. 4, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 4/2012
È richiamato per individuare le categorie di imprenditori ittici cui si applica lo schema.
art. 18, comma 2, lett. d), d.lgs. 4/2012
È richiamato con riguardo ai programmi di etichettatura ecologica e alla necessità di chiarire l’eventuale uso del logo sulle etichette.
Regolamento (UE) 2023/1804 del 13 settembre 2023
È richiamato per la definizione di "combustibili alternativi".
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
È richiamato per evidenziare il potenziale effetto invalidante dei vizi relativi alla riconducibilità del concerto ministeriale alla volontà dell’organo competente.
art. 29, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
È richiamato in relazione alla possibile rilevanza invalidante dei vizi dell’atto normativo.
art. 3, comma 1, lett. c), l. 14 gennaio 1994, n. 20
Prevede l’assoggettamento al visto e alla registrazione della Corte dei conti degli atti normativi a rilevanza esterna.
Massime di principio
- L’AIR deve precedere la definizione stabile del contenuto dell’atto normativo e deve individuare, con dati oggettivati e misurabili, le criticità da affrontare, le opzioni regolatorie alternative e i relativi costi e benefici.
- La consultazione pubblica prevista per l’AIR costituisce un segmento essenziale dell’istruttoria normativa, perché consente di verificare l’impatto effettivo della regolazione e di ridurre l’asimmetria informativa tra amministrazione regolatrice e destinatari; la volontarietà dell’adesione alla misura non esonera dall’analisi degli effetti sulle imprese.
- Un incentivo indiretto collegato all’uso di un logo o di un riconoscimento reputazionale può incidere sul posizionamento competitivo delle imprese e deve essere valutato anche sotto il profilo degli effetti concorrenziali e dei costi di compliance, articolati per dimensione e capacità economica degli operatori.
- Un regolamento attuativo non può trasformare in cumulativi requisiti che la legge ha configurato come alternativi, né subordinare l’esercizio di un diritto previsto dalla legge a requisiti ulteriori privi di adeguata base legislativa.
- Il regolamento deve utilizzare definizioni sufficientemente determinate, corredate da parametri verificabili, quando da esse dipendono l’accesso a un beneficio e la valutazione della conformità delle attività dei destinatari.
- Il concerto ministeriale è atto del Ministro e, quando è sottoscritto da un organo di staff, deve risultare da una delega di firma o da altra clausola la riconducibilità dell’adempimento alla volontà dell’organo politico competente.
Schema di regolamento sul riconoscimento ambientale "amicus maris"
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Lo schema attua l’art. 11, comma 2, della legge n. 60/2022 e disciplina procedure e condizioni per attribuire agli imprenditori ittici e agli acquacoltori il riconoscimento ambientale denominato "amicus maris".
Profili procedimentali
La richiesta di parere è stata sottoscritta dal vice capo ufficio vicario dell’Ufficio legislativo ministeriale senza una clausola di delega di firma che rendesse esplicita la riconducibilità dell’iniziativa alla volontà del Ministro. La Sezione ha tuttavia rilevato che la relazione degli uffici al Ministro recava il visto di quest’ultimo ai fini della trasmissione al Consiglio di Stato.
Anche il concerto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pur sostanziale perché aveva condotto a modifiche del testo, risultava sottoscritto dal capo di gabinetto senza una clausola di riconducibilità alla volontà del Ministro concertante. Richiamando il parere n. 294 del 2026, la Sezione ha ricordato che il concerto è atto del Ministro, non del Ministero, e che l’eventuale delega di firma rileva per la legittimità dell’atto normativo.
Istruttoria e AIR
Lo schema è stato elaborato da un gruppo di lavoro del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto. Dopo il confronto con il Ministero dell’agricoltura, il testo e le relazioni sono stati trasmessi al NUVIR per la valutazione dell’AIR.
Il NUVIR ha inizialmente richiesto una maggiore specificazione delle criticità ambientali, delle fonti dei dati sui rifiuti plastici, delle condizioni relative a reti, vernici, combustibili, sistemi di depurazione, mangimi e antibiotici, nonché una quantificazione dei destinatari e degli effetti sulle PMI. Ha inoltre rilevato la necessità di motivare la scelta dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 rispetto alla fonte primaria e di svolgere la consultazione pubblica.
La seconda valutazione del NUVIR ha ritenuto adeguata l’AIR integrata sotto alcuni profili, ma ha evidenziato che gli impatti ambientali della pesca e dell’acquacoltura restavano generici e non riferiti alle misure concretamente proposte.
La Sezione ha ribadito che l’AIR deve precedere la formulazione definitiva dell’atto, oggettivare e misurare le criticità, valutare le opzioni alternative e considerare costi e benefici. La consultazione pubblica, prevista dall’art. 16 del d.P.C.M. n. 169/2017, è parte integrante dell’AIR e consente il confronto con operatori e stakeholders.
Effetti concorrenziali del riconoscimento
L’AIR qualificava l’intervento come privo di effetti sulla concorrenza, in quanto volontario, senza vantaggi economici diretti e volto a promuovere una competizione fondata sulla qualità ambientale.
La Sezione ha ritenuto questa valutazione insufficiente. Il logo costituisce infatti un incentivo indiretto e un segno di immagine positiva, potenzialmente idoneo a migliorare il posizionamento commerciale dell’impresa e a garantire al consumatore una percezione di qualità. Il meccanismo può quindi produrre effetti di differenziazione del prodotto e modificare le condizioni concorrenziali.
L’AIR avrebbe dovuto quantificare i costi di compliance connessi alle attività richieste dagli artt. 4 e 5, distinguendo le diverse dimensioni e capacità reddituali delle imprese e verificando quante di esse siano concretamente in grado di sostenere gli investimenti necessari per accedere al riconoscimento. La volontarietà dell’adesione non esclude tali effetti e non esonera dalla loro valutazione.
Ambito territoriale e uso del logo
La denominazione "amicus maris" sembra riferirsi al solo ambiente marino, mentre la legge n. 60/2022 considera anche laghi, fiumi e lagune e l’attività dell’imprenditore ittico può svolgersi in acque marine, salmastre o dolci.
La Sezione ha quindi chiesto di chiarire se l’ambito del logo sia coerente con quello della legge e con la platea dei destinatari. Inoltre, benché l’AIR escluda la rilevanza del riconoscimento rispetto ai programmi di etichettatura ecologica, il riferimento all’uso di un logo non esclude espressamente la sua apposizione sulle etichette. L’eventuale uso sulle etichette deve essere approfondito anche per i possibili effetti sul consumatore.
Definizione di materiali a ridotto impatto ambientale
La definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a), comprende sistemi, tecnologie e attrezzi per la pesca e l’acquacoltura innovativi sotto il profilo ambientale. La Sezione ha ritenuto che tale formulazione ecceda o comunque dilati il significato ordinario di "materiali" e presenti un elevato grado di genericità.
Gli esempi degli artt. 4 e 5 non sono sufficienti a garantire un’applicazione uniforme. La Sezione ha suggerito di predisporre un elenco in allegato al regolamento e di sostituire formule prive di parametri verificabili, come "basso" o "riduzione dell’uso". È stato inoltre segnalato che una delle definizioni dell’art. 2, lett. b), appare già ricompresa nella nozione di materiali a ridotto impatto ambientale.
Coerenza degli artt. 4 e 5 con la legge n. 60/2022
L’art. 11, comma 1, della legge n. 60/2022 individua tre attività rilevanti per il riconoscimento: l’utilizzazione di materiali di ridotto impatto ambientale, la partecipazione a campagne di pulizia e il conferimento di rifiuti accidentalmente pescati. L’uso della congiunzione disgiuntiva "o" indica, secondo la Sezione, che è sufficiente almeno uno di tali presupposti.
Gli artt. 4 e 5 dello schema prevedono invece il conferimento dei rifiuti insieme ad almeno un requisito ulteriore, tra uso di materiali, sistemi di propulsione o combustibili alternativi, partecipazione a campagne di pulizia e formazione dell’equipaggio. La Sezione ha rilevato che il regolamento non è autorizzato a imporre il concorso obbligatorio di due presupposti legislativi alternativi né ad aggiungere requisiti ulteriori, come i corsi di formazione, non previsti dalla legge.
L’AIR riconosceva l’alternatività prevista dalla legge, ma affermava poi, senza adeguata motivazione, che la scelta cumulativa dello schema fosse coerente con l’art. 11. Tale contraddizione deve essere risolta mediante un plausibile percorso interpretativo oppure attraverso la revisione delle disposizioni regolamentari.
La motivazione è risultata ancora più carente per i requisiti degli acquacoltori, poiché l’AIR non esponeva adeguatamente i problemi relativi ai mangimi, agli antibiotici e alla loro incidenza concreta. La considerazione secondo cui il conferimento dei rifiuti, essendo obbligatorio, non sarebbe sufficiente per ottenere un beneficio premiale non consente all’Amministrazione di innovare il contenuto della legge mediante una fonte subordinata; eventuali esigenze di coordinamento dovrebbero essere affrontate nelle sedi normative competenti.
Ulteriori rilievi redazionali e applicativi
La Sezione ha formulato ulteriori rilievi collaborativi:
- per l’art. 5, comma 5, devono essere chiariti i parametri di confronto dei risparmi energetici e idrici e i soggetti abilitati alle certificazioni;
- per l’art. 6 deve essere valutato un periodo di riferimento più breve nella prima applicazione, rispetto ai due anni precedenti la domanda;
- nell’art. 1, comma 3, è preferibile usare "stabilita" anziché "approvata";
- nell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), è preferibile sopprimere la parola "ultimi";
- il preambolo e l’explicit devono menzionare il visto e la registrazione della Corte dei conti, richiesti per gli atti normativi a rilevanza esterna ai sensi della legge n. 20/1994 e dell’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto che lo schema non avesse ancora raggiunto il grado di definitività e stabilità necessario per l’espressione del parere, poiché l’AIR non rappresentava compiutamente dati, opzioni, costi, benefici e motivazioni delle scelte regolatorie.
L’esame è stato pertanto sospeso. Il Ministero dovrà svolgere la consultazione pubblica, redigere una nuova AIR sulla base dei risultati, valutare eventuali opzioni diverse e trasmettere nuovamente lo schema e la documentazione aggiornata, tenendo conto dei rilievi formulati dalla Sezione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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