Adunanza generale n. 918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate e di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere sullo schema di d.P.R. volto ad attuare l’articolo 99, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e a dare esecuzione al regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo delle acque reflue urbane affinate a fini irrigui. Lo schema amplia l’ambito applicativo europeo includendo acque reflue domestiche e industriali e ulteriori usi industriali, civili e ambientali. Le questioni sottoposte riguardano: la conformità dello schema alla disciplina europea ambientale e sanitaria, inclusa la direttiva (UE) 2024/3019; la mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni e il rispetto della leale collaborazione; l’adeguatezza delle disposizioni sul finanziamento degli interventi e sull’impatto tariffario; lo stato delle procedure di infrazione europee; l’abrogazione del d.m. n. 185/2003; la disciplina transitoria per gli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.
Il parere
La Sezione ha sospeso l’espressione del parere e ha chiesto al Ministero una relazione integrativa. In materia di tutela ambientale e sanitaria, ha rilevato che l’ampliamento dello schema rispetto al regolamento (UE) 2020/741 impone di dimostrare il pieno rispetto delle pertinenti direttive e dei regolamenti dell’Unione, nonché l’assenza di rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente. Ha segnalato omissioni nel preambolo dello schema e ha chiesto di acquisire anche i pareri tecnici dell’Istituto superiore di sanità e dell’ISPRA. Quanto alla mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni, la Sezione ha ritenuto non dimostrata l’esistenza di un blocco procedimentale insuperabile e ha chiesto di chiarire le ragioni del mancato recepimento delle proposte regionali ritenute accoglibili o migliorative, valutandone l’eventuale inserimento. Ha inoltre richiesto ulteriori elementi sul finanziamento degli investimenti, sulle stime dell’ARERA relative alla quota sostenibile mediante tariffa e sulle misure per incentivare il riutilizzo. Sono stati richiesti un aggiornamento sulle procedure di infrazione europee e chiarimenti sulla capacità del regolamento di contribuire al loro superamento. Infine, la Sezione ha rilevato che l’abrogazione del d.m. n. 185/2003 sarà espressa e con effetto dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, ma ha giudicato insufficiente la disciplina transitoria dell’articolo 20.
Osservazioni
Conformità alla normativa europea ambientale e sanitaria
Poiché lo schema estende il riutilizzo a acque reflue domestiche e industriali e a finalità industriali, civili e ambientali, l’Amministrazione deve attestare motivatamente il rispetto delle direttive e dei regolamenti richiamati dal regolamento (UE) 2020/741 e della successiva normativa europea, in particolare della direttiva (UE) 2024/3019, nonché l’assenza di rischi o nocumenti per ambiente e salute umana e animale.
Preambolo e fonti europee rilevanti
Devono essere valutati e, se necessario, inseriti nel preambolo i richiami ai regolamenti (CE) n. 183/2005, n. 396/2005 e n. 1069/2009, alle direttive 86/278/CEE, 98/83/CE, 2006/7/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE e 2011/92/UE e ai regolamenti (CE) n. 1881/2006 e (UE) n. 142/2011.
Relazione tecnica e pareri sanitari e ambientali
Deve essere trasmessa una relazione integrativa che documenti l’effettiva applicazione della normativa europea pertinente e siano acquisiti i pareri tecnici dell’Istituto superiore di sanità e dell’ISPRA.
Mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni
L’Amministrazione deve chiarire se si sia verificato un effettivo blocco procedimentale idoneo a consentire la prosecuzione dell’iter senza intesa, considerato il confronto tecnico-amministrativo svolto tra novembre 2025 e aprile 2026.
Leale collaborazione e proposte regionali
Devono essere chiarite le ragioni per cui non sono state recepite nello schema le proposte della Conferenza Stato-Regioni ritenute accoglibili o migliorative dal Ministero. Va valutato l’accoglimento almeno parziale di tali proposte, anche per prevenire potenziale contenzioso. La Sezione ha anticipato che appare corretta la previsione di un modello unico nazionale di SCIA.
Finanziamento degli interventi e sostenibilità tariffaria
L’Amministrazione deve fornire ulteriori elementi sulle fonti di finanziamento degli interventi di affinamento e riutilizzo, sulla sostenibilità degli investimenti e sulla ripartizione dei costi tra tariffe del servizio idrico integrato, risorse pubbliche e soggetti privati.
Valutazioni dell’ARERA
Devono essere acquisite stime e valutazioni dell’ARERA circa gli investimenti finanziabili mediante la tariffa del servizio idrico integrato, tenendo conto che tali investimenti sono già inclusi nei meccanismi tariffari e che l’articolo 13 dello schema prevede un impatto limitato sulle tariffe.
Incentivi al riutilizzo
Devono essere precisate le modalità e le risorse destinate a incentivare in misura adeguata il riutilizzo delle acque reflue affinate, considerando la scarsa convenienza economica rispetto al prelievo di acque superficiali o sotterranee.
Procedure di infrazione dell’Unione europea
Deve essere fornito un quadro aggiornato e completo delle procedure di infrazione pendenti in materia di acque reflue e deve essere chiarito se e in quale misura il regolamento possa contribuire al superamento del contenzioso europeo.
Abrogazione del d.m. n. 185/2003
La relazione deve correggere o chiarire il riferimento agli effetti abrogativi impliciti, poiché l’articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 200/2025 prevede un’abrogazione espressa del d.m. n. 185/2003 a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Disciplina transitoria degli interventi in corso
L’articolo 20 dello schema, limitandosi a sospendere i progetti pilota fino all’adeguamento, non disciplina in modo chiaro e completo la normativa applicabile agli interventi già realizzati e a quelli in corso di attuazione. Occorrono ulteriori approfondimenti e una relazione integrativa.
Norme richiamate
art. 99, comma 1, d.lgs. 152/2006
i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue
Costituisce la base legislativa del regolamento, demandando a un d.P.R. adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 la disciplina generale del riutilizzo.
art. 17, comma 1, l. 400/1988
Individua la base normativa del potere regolamentare esercitato mediante decreto del Presidente della Repubblica.
regolamento (UE) 2020/741
Fatte salve altre pertinenti normative dell’Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque affinate per ulteriori scopi quali il riutilizzo a fini industriali e a fini civili e ambientali
Disciplina direttamente il riutilizzo agricolo delle acque reflue urbane affinate, consentendo norme nazionali di esecuzione e la previsione di ulteriori usi, purché siano rispettate le pertinenti norme europee ambientali e sanitarie.
direttiva (UE) 2024/3019
È richiamata come normativa successiva rilevante, con obblighi di trattamento terziario e quaternario delle acque reflue urbane, che devono essere considerati nello schema.
art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
La materia del riutilizzo delle acque reflue è ricondotta alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.
art. 14-quater, comma 3, l. 241/1990
Richiamato per il principio secondo cui il superamento del dissenso richiede idonee procedure e reiterate trattative secondo leale collaborazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 142/2016
Nella progressione delle trattative la leale collaborazione, precludendo un ostinato rifiuto di soluzioni di compromesso, è diretta a definire il contenuto della decisione in termini maggiormente condivisi
Anche quando lo Stato debba assumere la determinazione finale, la decisione deve valorizzare i punti di contatto e il parziale consenso emersi nelle trattative; non è sufficiente una decisione unilaterale estranea al confronto svolto.
art. 154, comma 3, d.lgs. 152/2006
È richiamato dall’articolo 13 dello schema quale base del decreto relativo ai canoni di concessione.
art. 13, comma 1-ter, d.l. 200/2025, convertito dalla l. 26/2026
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 185 del 2003
Prevede l’abrogazione espressa del d.m. n. 185/2003, con effetto ex nunc dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.
d.m. 12 giugno 2003, n. 185
È la disciplina vigente sul riutilizzo delle acque reflue destinata a essere abrogata espressamente dal nuovo regolamento.
delibera ARERA 639/2023
Riconosce gli investimenti nel riuso delle acque reflue affinate tra gli obiettivi di sostenibilità che concorrono alla determinazione dei ricavi tariffari del gestore del servizio idrico integrato.
delibera ARERA 426/2025
Considera gli investimenti in riuso una voce autonoma rilevante per la determinazione della tariffa idrica.
Memoria ARERA 465/2024/1/COM
un quadro normativo di riferimento, che comprenda anche l’attuazione del Regolamento europeo 25 maggio 2020, 741/2020, recante ‘Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua’, caratterizzato da disposizioni stabili e trasparenti per l’allocazione dei costi di gestione degli impianti
Sottolinea l’esigenza di regole stabili e trasparenti per l’allocazione dei costi, in coerenza con il full cost recovery e con il principio chi inquina paga.
Massime di principio
- Quando uno schema nazionale estende l’ambito applicativo di un regolamento europeo in materia ambientale e sanitaria, l’amministrazione deve dimostrare espressamente la compatibilità dell’estensione con l’intero quadro normativo dell’Unione e l’assenza di rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente.
- La mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni non consente automaticamente allo Stato di procedere unilateralmente: occorre dimostrare lo svolgimento di trattative effettive e reiterate, l’esistenza di un blocco procedimentale non superabile e la valorizzazione dei punti di accordo o delle proposte regionali condivisibili.
- Quando l’amministrazione dichiara accoglibili o migliorative le proposte formulate dalle Regioni, il principio di leale collaborazione impone di spiegare puntualmente il loro mancato recepimento e di valutarne l’inserimento nell’atto finale.
- L’abrogazione espressamente prevista da una fonte primaria produce gli effetti stabiliti da tale disposizione e non può essere qualificata come mera abrogazione implicita; l’atto regolamentare deve inoltre disciplinare con chiarezza la sorte dei procedimenti e degli investimenti già avviati.
- La previsione di investimenti finanziabili mediante tariffa del servizio idrico integrato richiede una chiara individuazione delle fonti di finanziamento, una valutazione della sostenibilità economica e la verifica dell’impatto tariffario da parte dell’autorità di regolazione competente.
Schema di regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di d.P.R. proposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per disciplinare il riutilizzo delle acque reflue affinate e dare esecuzione al regolamento (UE) 2020/741. Il parere è interlocutorio: l’espressione del parere definitivo è stata sospesa in attesa di una relazione integrativa e degli ulteriori adempimenti indicati.
Base normativa e contenuto dello schema
Lo schema attua l’articolo 99, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.l. n. 181/2023, convertito dalla l. n. 11/2024, e si fonda sull’articolo 17, comma 1, della l. n. 400/1988. Esso intende coordinare la disciplina nazionale previgente, contenuta nel d.m. n. 185/2003, con il regolamento (UE) 2020/741.
Il regolamento europeo riguarda principalmente il riutilizzo agricolo delle acque reflue urbane affinate e introduce un sistema di gestione del rischio sito-specifico. Lo schema nazionale presenta invece un ambito più ampio, perché include anche acque reflue domestiche e industriali e consente usi industriali, civili e ambientali, oltre a quelli irrigui.
Tutela dell’ambiente e della salute
La Sezione ha ritenuto che l’estensione dell’ambito dello schema renda necessario verificare la piena conformità alla complessa normativa europea ambientale e sanitaria. Il regolamento (UE) 2020/741 richiede che il riutilizzo avvenga senza rischi per l’ambiente e per la salute umana e animale e richiama numerose direttive e regolamenti europei.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che alcuni di tali atti non risultano richiamati nel preambolo dello schema. Ha inoltre evidenziato, quale profilo di merito, la previsione di un trattamento secondario delle acque reflue urbane, a fronte degli obblighi di trattamento terziario e quaternario previsti dalla direttiva (UE) 2024/3019, seppure con applicazione graduale.
Il Ministero dovrà quindi trasmettere una relazione integrativa che attesti, con adeguata motivazione, il rispetto della normativa europea applicabile e l’assenza di rischi derivanti dagli usi industriali, civili e ambientali. Dovranno essere acquisiti anche i pareri tecnici dell’Istituto superiore di sanità e dell’ISPRA.
Mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni
Lo schema non ha ottenuto la previa intesa prevista dall’articolo 99, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. La Conferenza Stato-Regioni ha sancito la mancata intesa il 2 aprile 2026, ritenendo che il testo non fosse stato riformulato e che le osservazioni regionali non fossero state accolte.
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione, in particolare la sentenza n. 142/2016, secondo cui il superamento del dissenso presuppone trattative reiterate e deve valorizzare i punti di contatto emersi nel confronto. Dalla documentazione risulta un confronto tecnico-amministrativo durato dal novembre 2025 all’aprile 2026, ma non emerge un blocco procedimentale insuperabile.
Il Ministero aveva dichiarato accoglibili o migliorative numerose proposte regionali, riguardanti, tra l’altro, le definizioni, gli obblighi di qualità, il monitoraggio, il piano di gestione dei rischi, le autorizzazioni, la SCIA, la verifica di conformità, la pianificazione e i canoni. Tuttavia, nessuna di tali proposte risulta recepita nel testo trasmesso al Consiglio di Stato.
La Sezione ha chiesto di chiarire se vi fosse realmente un blocco procedimentale e perché non siano state recepite le modifiche ritenute condivisibili. Ha inoltre invitato a valutare l’accoglimento almeno parziale delle proposte regionali, segnalando come corretta la soluzione volta a introdurre un unico modello nazionale di SCIA.
Finanziamento e impatto tariffario
La relazione AIR evidenzia che il riutilizzo delle acque reflue ha avuto finora applicazione marginale, soprattutto per la differenza di costo rispetto all’acqua prelevata dall’ambiente. La realizzazione degli interventi richiede investimenti tecnologici e infrastrutturali, incentivi e un adeguato sviluppo della domanda.
L’articolo 13 dello schema disciplina i canoni di concessione, limita l’impatto sulle tariffe del servizio idrico integrato e prevede il ricorso a contratti di programma tra Regioni, gestori degli impianti di affinamento e gestori della distribuzione. Sono inoltre richiamate risorse regionali, finanziamenti statali e un fondo di 60 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
La Sezione ha osservato che l’allocazione dei costi e la sostenibilità degli investimenti non risultano ancora sufficientemente definite. Ha chiesto ulteriori dati sulle fonti di finanziamento, sulle quote sostenibili mediante tariffa e sulle misure di incentivazione, acquisendo le valutazioni dell’ARERA. La questione deve essere considerata anche alla luce dei principi del full cost recovery e del chi inquina paga richiamati nella memoria ARERA 465/2024/1/COM.
Procedure di infrazione europee
L’ATN segnala diverse procedure di infrazione riguardanti la direttiva Nitrati, il trattamento delle acque reflue urbane e la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. La Sezione ha chiesto un quadro aggiornato e completo dello stato delle procedure e una valutazione circa il contributo che il nuovo regolamento potrebbe fornire al loro superamento.
Abrogazione del d.m. n. 185/2003 e disciplina transitoria
La Sezione ha precisato che il d.m. n. 185/2003 non sarà oggetto di una mera abrogazione implicita. L’articolo 13, comma 1-ter, del d.l. n. 200/2025, convertito dalla l. n. 26/2026, prevede infatti l’abrogazione espressa del decreto ministeriale dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
Resta però da chiarire la disciplina applicabile agli interventi già realizzati o in corso di attuazione. L’articolo 20 dello schema dispone soltanto la sospensione dei progetti pilota fino all’adeguamento, senza regolare compiutamente la sorte degli investimenti e dei procedimenti avviati sulla base della disciplina previgente. Anche su questo punto è stata richiesta una relazione integrativa.
Conclusione interlocutoria
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere, riservandosi di formulare le valutazioni definitive dopo la trasmissione della documentazione integrativa relativa alla sicurezza ambientale e sanitaria, alla leale collaborazione con le Regioni, al finanziamento degli interventi, alle procedure di infrazione e alla disciplina transitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Adunanza generale · 14 mag 2026Adunanza generale n. 900/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 12 mag 2026Adunanza generale n. 885/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 12 mag 2026Adunanza generale n. 888/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 1 giu 2026Adunanza generale n. 963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 21 apr 2026Adunanza generale n. 746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 20 apr 2026Adunanza generale n. 705/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →