Cassazione Penale, Sentenza n. 31411/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura la violazione dell'art. 671 c.p.p.: il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la sentenza di patteggiamento del 6/4/2006 non costituiva titolo esecutivo autonomo, perché i fatti ivi giudicati erano già stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con quelli oggetto della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 4/10/2016. Perciò non sarebbe possibile unificare due titoli tra i quali uno non è autonomo. In subordine veniva dedotta carenza di motivazione e violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. in relazione alla determinazione della pena complessiva e all'aumento operato in continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: richiamando i principi (anche di giurisprudenza) circa l'applicabilità analogica del divieto di ne bis in idem alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, ha constatato che la sentenza di patteggiamento del 6/4/2006 era già stata considerata in continuazione con la sentenza del 4/10/2016. Pertanto la successiva ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra il patteggiamento 2006 e la sentenza del 22/3/2022 non poteva operare senza tener conto del precedente provvedimento e della pluralità di titoli esecutivi. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame e per una unica e complessiva rideterminazione della pena. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito in considerazione dell'annullamento.
Norme richiamate
Norma richiamata nella censura per vizi dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che il giudice avrebbe dovuto valutare l'autonomia del titolo esecutivo e l'esistenza di precedenti ordinanze che già avevano riconosciuto la continuazione.
Richiamata come principio regolatore della pluralità di sentenze per lo stesso fatto; la Corte ne evidenzia la portata generale anche rispetto a provvedimenti del giudice dell'esecuzione inconciliabili tra loro.
Citando analogie con la disciplina sulle pluralità di titoli, la Corte indica che le regole sulla unicità del titolo vanno applicate per evitare duplicazioni esecutive sullo stesso fatto.
Norma sulla continuazione dei reati; il motivo relativo alla determinazione dell'aumento di pena in applicazione dell'art. 81 è stato ritenuto assorbito dalla decisione di annullamento e rinvio, ma costituisce la materia della valutazione complessiva che dovrà essere effettuata dal giudice dell'esecuzione in sede di nuovo esame.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem può trovare applicazione analogica anche nei confronti delle ordinanze del giudice dell'esecuzione: non si possono conservare e consolidare due provvedimenti esecutivi inconciliabili che riguardano lo stesso fatto e la stessa persona.
- Prima di riconoscere la continuazione e di rideterminare la pena complessiva il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di precedenti ordinanze o sentenze che abbiano già considerato i medesimi fatti o applicato la continuazione; in presenza di una pluralità di titoli occorre procedere a una unica valutazione e a una complessiva rideterminazione della pena.
- Un provvedimento di riconoscimento della continuazione che omette di tener conto di un precedente titolo esecutivo non autonomo è annullabile e comporta il rinvio per un nuovo esame del giudice dell'esecuzione.
- Questioni secondarie relative alla motivazione dell'aumento di pena in continuazione possono essere assorbite se la decisione di merito sul soddisfacimento del requisito dell'autonomia dei titoli viene rimessa in discussione; pertanto la verifica preventiva dei titoli è spesso decisiva.
- Il difensore e il giudice devono consultare il certificato del casellario e gli archivi dei precedenti provvedimenti prima di disporre unificazioni o revoche di benefici (es. indulto) per evitare decisioni contrastanti.
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