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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3079/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/03/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di usura. Il ricorso sviluppa quattro motivi: (1) violazione dell'art. 178 co.1 lett. c) c.p.p. e dell'art. 23 D.L. n.137/2020 per presunta mancata formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale e mancata concessione della discussione orale; (2) violazione dell'art. 81 c.p. per aumento di pena per continuazione non giustificato in presenza di una condotta unica (si censura la qualificazione come continuazione anziché unica fattispecie, con argomento di inesistenza di novazione); (3) vizio di motivazione riguardo alla responsabilità, all'aumento di pena per continuazione, al diniego di esclusione della recidiva e al rigetto delle circostanze attenuanti generiche; (4) violazione dell'art. 546 c.p.p. per carente indicazione nel dispositivo della pena (sostiene che nel dispositivo fosse indicata solo "quattro anni" invece di "quattro anni e sei mesi").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Motivazioni principali: (i) il primo motivo è infondato perché la giurisprudenza prevalente ritiene che, nel giudizio camerale con contraddittorio scritto, la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale non determini nullità impugnabile dalla difesa; in ogni caso la difesa non può eccepire tale vizio ai sensi dell'art.182 c.p.p.; (ii) il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la modifica dell'accordo (passaggio da rate di soli interessi a rate comprensive di capitale) ha costituito novazione oggettiva dell'obbligazione, idonea a giustificare il riconoscimento della continuazione e l'aumento di pena; (iii) la motivazione della sentenza di merito è ritenuta congrua e fondata, in particolare la valutazione della credibilità della persona offesa e la qualificazione della recidiva come reiterata e specifica; (iv) l'ultimo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e, comunque, infondato: la pena risultava indicata correttamente in motivazione e dispositivo come "quattro anni e sei mesi". Conseguenze processuali: dichiarata l'inammissibilità totale del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020 n.137, art.23-bis (disciplina emergenziale)

    La norma prevedeva la possibilità di contraddittorio scritto in appello e la formulazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale; la Corte ha ritenuto che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, in assenza di richiesta di trattazione orale, non comporti nullità impugnabile dalla difesa nel giudizio camerale

  • art.178 co.1 lett. c) c.p.p.

    Norma sulle nullità processuali generali: il ricorrente aveva invocato una nullità di cui alla lett. c), ma la Corte ha ritenuto che la presunta violazione collegata all'assenza delle conclusioni del Procuratore Generale non integri tale nullità impugnabile dalla difesa

  • art.178 co.1 lett. b) c.p.p.

    Citata in riferimento a un diverso orientamento giurisprudenziale che qualificava la violazione come nullità generale a regime intermedio; la Corte osserva comunque che, anche secondo tale indirizzo, la difesa non può eccepire la nullità quando non ha interesse ex art.182 c.p.p.

  • art.182 co.1 c.p.p.

    Stabilisce che chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata non può eccepirne la nullità: applicato per escludere la possibilità per la difesa di sollevare la mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore Generale

  • art.81 c.p.

    Disciplina il cumulo/continuazione e gli aumenti di pena: la Corte ha ritenuto corretto l'aumento per continuazione sulla base della novazione oggettiva dell'obbligazione derivante dalla modifica dell'accordo tra debitore e creditore

  • art.546 c.p.p.

    Regola la forma della sentenza: il motivo relativo alla carente indicazione della pena è stato ritenuto inammissibile per non essere stato dedotto in appello e comunque infondato perché il dispositivo indicava correttamente la pena

  • art.606 c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso in cassazione e prescrive i parametri formali e sostanziali: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non conforme ai requisiti di cui all'art.606 (motivi non adeguatamente affrontati, censure non preventivamente dedotte in appello)

  • art.616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di applicare sanzioni pecuniarie; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

  • Corte Cost., sentenza n.186/2000

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità commessa con colpa può giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria; utilizzata per motivare l'aggravio sanzionatorio a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In un giudizio d'appello trattato con contraddittorio scritto, la mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore Generale non comporta automaticamente la nullità della sentenza e, di norma, non può essere eccepita dalla difesa se questa non ha interesse specifico (applicazione dell'art.182 c.p.p.)
  • In Cassazione non sono ammissibili censure o vizi che non siano stati previamente dedotti in grado di appello (art.606 c.p.p., comma 3): questioni nuove sollevate solo in cassazione vengono normalmente dichiarate inammissibili
  • Per distinguere tra condotta unica e più condotte ai fini dell'art.81 c.p. si valuta se vi sia stata una novazione oggettiva o altre modifiche contrattuali decisive: una modifica che integra novazione può giustificare la qualificazione come continuazione e l'aumento di pena
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è rimessa al giudice di merito e, salvo motivazione manifestamente irragionevole, è difficile da rimettere in discussione in cassazione
  • Difetti formali del dispositivo della sentenza (es. indicazione della pena) devono essere tempestivamente denunciati nel giudizio di appello; se non sono stati dedotti, la censura è di regola inammissibile in Cassazione
  • La proposizione di un ricorso privo di fondamento o non conforme ai parametri processuali può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'imposizione di una sanzione pecuniaria per colpa ai sensi dell'art.616 c.p.p. e principi di giurisprudenza costituzionale

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