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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04580/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (destinatario sanzioni)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui la Prefettura aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della legge n. 386/1990 in materia di assegni. Il destinatario aveva proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, vizi di notifica dei verbali di contestazione e delle successive ordinanze-ingiunzione: la notifica dei verbali sarebbe stata eseguita a mezzo posta in modo non conforme alla disciplina speciale, con avvisi di ricevimento privi delle indicazioni sulle formalità compiute dall’agente postale, in particolare senza specificare il motivo della mancata consegna al destinatario e le modalità del deposito. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione; in appello il Tribunale accoglieva il gravame, rilevando la nullità della notificazione dei verbali presupposti e, conseguentemente, annullando le ordinanze-ingiunzione. La Prefettura ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 8 della legge n. 890/1982: sosteneva che la notifica a mezzo posta fosse regolare perché il portalettere, non avendo trovato il destinatario né altri soggetti abilitati, aveva depositato gli atti presso l’ufficio postale e inviato la comunicazione di avvenuto deposito; aggiungeva che alcuni verbali erano stati poi ritirati personalmente e che gli altri si erano perfezionati per compiuta giacenza, nonché che le relate riportavano l’indicazione del soggetto della Prefettura addetto alla trattazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla nullità della notifica perché gli avvisi di ricevimento non riportavano le formalità eseguite dall’agente postale per giustificare la mancata consegna del plico al domicilio del destinatario. La Corte ha ribadito che, nella notifica a mezzo posta, l’assenza nell’avviso di ricevimento di precise indicazioni su assenza del destinatario, mancanza di persone abilitate o altre circostanze equivalenti rende la notificazione radicalmente nulla, salvo che tali elementi risultino aliunde con prova certa offerta dal notificante. Ha inoltre precisato che la sola prova dell’invio e del ricevimento della C.A.D. non sana il vizio, poiché essa costituisce un segmento successivo di un procedimento notificatorio a formazione progressiva. Ne è conseguita la conferma dell’annullamento delle ordinanze-ingiunzione e la condanna della ricorrente alle spese, con esclusione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 8 della legge n. 890/1982

    In caso di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento deve contenere la menzione delle formalità eseguite dall’agente postale; in mancanza, la notifica è radicalmente nulla salvo prova certa aliunde delle attività svolte.

  • artt. 8 e 9 della legge n. 890/1982

    La notificazione postale presuppone, se la consegna non è possibile, la verifica delle condizioni previste dalla legge e il deposito del piego con relativa comunicazione e compilazione completa dell’avviso di ricevimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il procedimento è stato definito in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nella notificazione a mezzo posta degli atti impositivi o amministrativi, l’avviso di ricevimento deve dare conto delle attività compiute dall’agente postale e delle ragioni della mancata consegna al destinatario; la mera attestazione del deposito o della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non basta a rendere valida la notifica.
  • Se l’avviso di ricevimento è incompleto quanto alle formalità eseguite per la consegna e al motivo del deposito, la notificazione è radicalmente nulla, salvo prova certa aliunde delle circostanze richieste dalla legge.
  • La forza certificatoria dell’avviso di ricevimento opera solo quando esso rechi compiutamente le attività svolte dall’ufficiale postale; in tal caso la contestazione dell’eseguita notificazione richiede, ove si neghi la sottoscrizione o il contenuto, il rimedio della querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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