Cassazione Penale, Sentenza n. 2337/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per plurimi motivi: 1) omissione della notifica del decreto ex art. 429 c.p.p. all'imputato assente alla lettura del provvedimento (nullità assoluta); 2) genericità e indeterminatezza del capo d'imputazione; 3) eccezione di incompetenza territoriale; 4) carenze della motivazione e mancanza di prove sul concorso nella tentata estorsione; 5) illegittimo riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso; 6) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p.; 7) motivazione illogica sulla determinazione della pena; 8) deposito di motivi nuovi successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo (omessa notifica del decreto ex art. 429 c.p.p.). Dall'esame degli atti è emerso che l'imputato, pur assente alla lettura del decreto, non era stato notificato e la sentenza di appello non ha dato prova certa dell'avvenuta notifica. La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica determini la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., degli atti successivi e delle sentenze di primo e secondo grado. Ne è conseguita l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado e la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Catanzaro per la notifica del decreto ex art. 429 c.p.p.
Norme richiamate
comma 4 (nella formulazione all'epoca vigente)
il decreto che dispone il giudizio deve essere notificato all'imputato comunque non presente alla lettura; la mancata notifica comporta violazione del contraddittorio e della conoscenza dell'imputazione
la nullità assoluta degli atti successivi è prevista quando è lesa la garanzia del contraddittorio; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma alla omessa notifica dell'art. 429
riferito al fatto che anche nelle ipotesi di rappresentanza tecnica l'imputato assente ("presenza giuridica") deve ricevere la notifica del decreto
norma richiamata in relazione all'eccezione di genericità dell'imputazione; la Corte di merito aveva rigettato l'eccezione come tardiva e infondata
art. 8 e art. 9 cod. proc. pen.
art. 9, comma 1 e comma 2
norme richiamate dalla difesa in ordine all'ipotesi di incompetenza territoriale; la Corte di cassazione non ha deciso il merito di tale motivo perché ha ritenuto risolutivo il vizio di notifica
attenuante controversa invocata dalla difesa per la scarsa rilevanza del contributo; la Corte di cassazione non è entrata nel merito a causa dell'assorbimento del motivo di rito
riferimento all'imputazione principale nel procedimento originario (tentata estorsione); citata per contesto processuale
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente all'udienza preliminare costituisce vizio grave: viola il diritto al contraddittorio e può determinare la nullità assoluta e insanabile degli atti successivi, fino alle sentenze di merito.
- Il giudice di merito o la parte resistente devono fornire prova certa dell'avvenuta notifica; il difensore non è tenuto a dimostrare l'inesistenza della notifica (onere probatorio a carico della cancelleria/accusa).
- Quando emerge una nullità assoluta di notifica ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la Corte di cassazione può annullare senza rinvio le sentenze e disporre la trasmissione degli atti al G.I.P. per la regolare notifica e la prosecuzione del procedimento.
- Motivi processuali fondamentali (come la notifica del decreto che dispone il giudizio) prevalgono su questioni di merito: se tali vizi sono fondati, assorbono gli altri motivi d'impugnazione.
- In casi simili è utile sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità relativa alla notifica e produrre atti processuali che dimostrino l'assenza di notifica (verbali d'udienza, mancati attestati di notifica); tuttavia la prova definitiva spetta all'ufficio che avrebbe dovuto notificare.
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