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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17479/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia riguarda un terreno per il quale un soggetto aveva chiesto l'accertamento dell'usucapione, deducendo di averlo posseduto dagli anni Settanta, coltivandolo e compiendo atti materiali compatibili con l'esercizio del diritto di proprietà. La società originariamente proprietaria ha contestato il possesso utile ad usucapire, sostenendo che la relazione materiale con il fondo derivasse da un contratto di affitto stipulato nel 1941 a favore di terzi, tra cui il suocero dell'attore, e che quindi il rapporto fosse di detenzione, non di possesso. In appello e poi in cassazione la società acquirente del bene ha dedotto, in sintesi, che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere provato l'animus possidendi, nel non valorizzare una dichiarazione resa dall'attore ai Carabinieri nel 2006 circa la proprietà altrui e l'originaria autorizzazione all'uso del terreno, nel ritenere integrata l'interversione del possesso per effetto della posa di un prefabbricato, e nel non considerare l'insufficienza del decorso ventennale. Il controricorrente principale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando, da un lato, la dichiarazione di estinzione parziale del processo per mancata riassunzione nei confronti di alcuni chiamati in manleva, e, dall'altro, l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo della società intervenuta quale successore a titolo particolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti di ragione, ritenendo fondati i motivi che censuravano la valutazione della Corte d'appello in tema di possesso e di interversione della detenzione, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. Ha rigettato il ricorso incidentale condizionato, confermando sia la dichiarazione di estinzione limitata al solo rapporto con alcuni chiamati in manleva, sia la non tardività dell'appello incidentale proposto dal successore a titolo particolare intervenuto in giudizio. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'intera vicenda applicando i principi indicati dalla Cassazione sulla rilevanza della dichiarazione extragiudiziale del preteso possessore e sui rigorosi requisiti dell'interversione del possesso.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    definisce il possesso; la Corte richiama che il possesso ad usucapionem richiede potere di fatto accompagnato dall'animus possidendi, non bastando di per sé le sole attività materiali sul bene.

  • art. 1141 c.c.

    la prova contraria alla presunzione di possesso può derivare da elementi che attestino una relazione di detenzione o il riconoscimento dell'altrui diritto; la valutazione non può arrestarsi al solo dato temporale della dichiarazione, ma deve considerarsi il suo contenuto.

  • art. 1141 c.c.

    l'interversione della detenzione in possesso non si realizza con una mera volontà interna, ma richiede una manifestazione esteriore, univoca e riconoscibile dall'avente diritto, tale da evidenziare l'esercizio del potere sulla cosa nomine proprio.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia rileva quando il giudice non si confronti con un motivo di appello o con un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 303, secondo comma, c.p.c.

    nel caso di interruzione, la riassunzione va notificata nel domicilio reale del defunto; la mancata osservanza comporta estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale interessato in cause scindibili.

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per l'effetto dell'omessa riassunzione dopo l'interruzione.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato in tema di estinzione del processo per mancata riassunzione.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per il regime dell'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili e per la disciplina dell'impugnazione incidentale collegata.

  • art. 334 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il successore a titolo particolare intervenuto in causa non è qualificabile come interventore adesivo dipendente e non soggiace ai limiti dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge in tema di possesso e interversione.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i vizi di omessa pronuncia e di violazione delle regole processuali impugnatorie.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare nel diritto controverso che interviene in giudizio assume una posizione coincidente con quella del dante causa e la sua partecipazione al processo comporta litisconsorzio necessario nel giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione non bastano le sole attività materiali corrispondenti all'esercizio della proprietà: occorre che esse siano sorrette da un possesso non equivoco, cioè dall'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale.
  • La dichiarazione resa dal preteso possessore circa l'utilizzo del bene con il permesso del proprietario può essere elemento significativo per escludere o mettere in dubbio l'animus possidendi; il giudice deve valutarne il contenuto sostanziale, non solo il momento in cui è stata resa.
  • L'interversione della detenzione in possesso richiede una manifestazione esterna, univoca e riconoscibile dall'avente diritto, idonea a segnare il passaggio dall'animus detinendi all'animus rem sibi habendi; non è sufficiente una mera volontà interna né un atto materiale ambiguo.
  • In presenza di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il successore intervenuto nel processo assume una posizione processuale autonoma ma coincidente con quella del dante causa; nel giudizio di impugnazione ciò può determinare una forma di litisconsorzio necessario con effetti sull'ammissibilità delle impugnazioni.
  • Nelle cause scindibili, l'omessa riassunzione dopo l'interruzione produce l'estinzione solo del rapporto processuale relativo alla parte interessata dall'evento, e non necessariamente dell'intero processo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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