Cassazione Penale, Sentenza n. 29674/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale denunciava l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione) connessa alla ritenuta persistenza del vincolo associativo fra fatti giudicati con sentenze irrevocabili e i fatti oggetto del presente procedimento; deduceva che la pregressa partecipazione al sodalizio costituisse una scelta di vita delinquenziale e non una unitaria e anticipata deliberazione criminale (sottolineando il lungo lasso temporale, la diversa composizione e l'eterogeneità dei reati). I singoli imputati hanno dedotto, in via autonoma: Del Monaco ha denunciato la illegittima applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata in appello in violazione del divieto di reformatio in peius (e questioni procedurali collegate al concordato); Ferruggia ha impugnato, con diversi motivi, la ricostruzione del reato di usura aggravata, la sussistenza dell'aggravante mafiosa, la qualificazione dei trasferimenti fraudolenti di valori, la valutazione delle prove e la applicazione della misura di sicurezza; Ferrera ha dedotto insufficiente motivazione e mancata verifica di cause di proscioglimento, ma la sua posizione è legata al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in parte favorevolmente al Procuratore generale e in parte ha dato ragione a Ferruggia sul profilo della misura di sicurezza; in dettaglio: - Ha ritenuto corretta la qualificazione della continuazione operata dalla Corte territoriale con riferimento a Cosimo e Salvatore Maiolo (confermando che la motivazione valorizzava adeguatamente la persistenza del vincolo mafioso e l'unitarietà del programma criminoso). - Ha ritenuto invece carente la motivazione della Corte d'appello quanto alla sussistenza della continuazione in relazione ad Antonio Maiolo (poiché Antonio non risultava condannato per 416-bis nella sentenza richiamata), annullando in parte la sentenza e rinviando per nuovo esame su tale profilo. - Ha dichiarato inammissibili o infondati i ricorsi di Del Monaco e di Ferrera (il ricorso di Ferrera inammissibile per la rinuncia effettuata nel concordato ex art. 599-bis). - Quanto a Ferruggia, ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso per carenza di specificità, ma ha accolto il quarto motivo relativo alla misura di sicurezza: la Corte di appello non aveva svolto un adeguato scrutinio concreto della pericolosità sociale specifica di Ferruggia, pertanto la sentenza è annullata limitatamente a tale profilo e rinviata per nuovo esame sulla eventuale applicazione della libertà vigilata. - Per il resto, molte delle valutazioni di merito (affidabilità delle prove, riconoscimento dell'aggravante di metodo mafioso, riconducibilità delle società ai fatti contestati) sono state ritenute non censurabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., secondo comma (continuazione)
Va applicato quando la prosecuzione dei fatti successivi dimostri un'unitaria e anticipata deliberazione criminosa; la Corte richiede prove induttive significative (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini di vita) per ritenere la continuazione fra procedimenti diversi
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La partecipazione al sodalizio mafioso è valutata anche in termini di persistenza nel tempo; la detenzione o condanne non escludono di per sé la continuazione se la prosecuzione delle attività trova impulso nel pregresso patto associativo
art. 417 cod. pen. e artt. 229-230 cod. pen. (misure di sicurezza, libertà vigilata)
Non è più ammesso ricorrere a presunzioni assolute di pericolosità: l'applicazione di una misura di sicurezza da parte del giudice della cognizione richiede un accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.; la distinzione fra libertà vigilata facoltativa e obbligatoria permane e condiziona l'obbligatorietà dell'applicazione
art. 81 cod. pen. (riferimento generale alla continuazione negli istituti di reato permanente)
La giurisprudenza consente che reati associativi permanenti si considerino prolungati oltre eventi interruttivi (detenzione) se la successiva condotta trae spinta psicologica dal pregresso accordo associativo
art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello / patteggiamento)
L'accoglimento del concordato limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati dall'imputato; la rinuncia preclude la possibilità di impugnare questioni sulle quali si è rinunciato, salvo profili attinenti alla formazione della volontà dell'accordo, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia
Norma contestata per specifici capi di imputazione confermati in appello; utilizzata nella ricostruzione di talune fattispecie pòlitiche e nella valutazione delle aggravanti correlate al contesto criminale
art. 597 cod. proc. pen. e norme procedurali (reformatio in peius)
Il divieto di reformatio in peius trova applicazione con modalità specifiche; tuttavia, nel caso di concordato in appello la rinuncia a motivi può comprendere anche doglianze relative a misure di sicurezza, circostanza che limita il sindacato in cassazione
art. 129 cod. proc. pen. (cause di proscioglimento)
Nel giudizio definito con concordato ex art. 599-bis la Corte d'appello non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento per cause devolute se l'imputato ha rinunciato alle censure
Massime di principio
- Per ritenere la continuazione tra una precedente sentenza irrevocabile e fatti successivi occorre una motivazione circostanziata che dimostri l'unitaria e anticipata deliberazione criminale; la mera appartenenza passata al sodalizio e il tempo trascorso non sono di per sé sufficienti
- In contesti mafiosi la detenzione o le condanne precedenti non escludono automaticamente la continuità dell'associazione, ma il giudice deve indicare elementi concreti che colleghino il prosieguo delle attività al programma originario
- L'applicazione di misure di sicurezza (es. libertà vigilata) impone un accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale dell'imputato; non è più ammessa una decisione basata solo su presunzioni generali legate alla natura dell'associazione
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale è causa di inammissibilità
- Nel caso di concordato in appello (art. 599-bis) la rinuncia ai motivi limita fortemente la sindacabilità in cassazione; sono ammissibili i ricorsi solo su questioni relative alla formazione della volontà dell'accordo, al consenso del P.G. o al difforme contenuto della pronuncia
- Gli indicatori probatori utili a inferire una programmazione unitaria (per la continuazione) includono: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita; la presenza di tali elementi deve essere adeguatamente argomentata dal giudice
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