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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46525/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: intervenuta prescrizione del reato di truffa prima della sentenza di Corte d'appello. La difesa sostiene che l'ultimo momento consumativo del reato sia il 1 marzo 2013 e contesta le sospensioni della prescrizione invocate dalla Corte d'appello (complessivi 280 giorni), in particolare il periodo 5 febbraio-7 novembre 2017, deducendo che non sussistono impedimenti delle parti e che non può essere applicata una sospensione superiore a 60 giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che le sospensioni della prescrizione richiamate dalla Corte d'appello corrispondono a rinvii determinati dall'astensione dei difensori dalle udienze (adesione a manifestazione di protesta delle Camere penali). Sulla base del consolidato principio di legittimità, il limite di 60 giorni dell'art.159 cod. pen. non si applica quando il differimento è dovuto a tale astensione, sicché la prescrizione (termine massimo di anni 7 e mesi 6, scadente l'1 settembre 2020) è stata protratta di 280 giorni e sarebbe scaduta il 9 giugno 2021, data successiva alla sentenza d'appello del 4 febbraio 2021. Perciò il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende: il dispositivo finale dispone il pagamento di euro 3.000,00 (nel corpo del provvedimento era anche indicata, a titolo di valutazione, la somma di euro 2.000,00, ma il P.Q.M. ordina euro 3.000,00).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamata per indicare la modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) durante il periodo emergenziale

  • legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176

    legge 18/12/2020, n. 176 (conversione D.L. 137/2020)

    Conversione del D.L. 137/2020 richiamata insieme all'art. 23 per la procedura adottata

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

    art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.

    Riguarda la sospensione del decorso della prescrizione; la Corte ha precisato che il limite di 60 giorni non si applica quando il differimento è determinato dall'astensione dei difensori per protesta, consentendo una sospensione maggiore

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sent. n. 11671 del 24/02/2015 (Rv. 263052 - 01)

    Sez. 3, Sent. n. 11671 del 24/02/2015

    Precedente utilizzato per il principio secondo cui la sospensione della prescrizione può superare i 60 giorni se il differimento è dovuto all'adesione dei difensori a manifestazioni di protesta

  • Giurisprudenza: Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca, Rv. 217266)

    Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione per rinvii d'udienza può essere valorizzata anche per periodi superiori a 60 giorni quando il differimento dipende dall'astensione dei difensori per protesta collettiva: il limite di 60 giorni dell'art.159 cod. pen. non si applica in tali casi.
  • Chi deduce la prescrizione deve indicare chiaramente la data dell'ultimo atto consumativo e i periodi di sospensione contestati; tuttavia, la mera 'matematica' del calcolo non prevale se dai verbali risultano rinvii imputabili all'astensione difensiva.
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; è dunque rischioso sollevare questioni di prescrizione senza prova documentale che smentisca le sospensioni registrate.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere, in cassazione, la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; occorre quindi valutare tempestivamente la posizione processuale rispetto ai termini di prescrizione già alla fase di merito.

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