Cassazione Penale, Sentenza n. 46525/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: intervenuta prescrizione del reato di truffa prima della sentenza di Corte d'appello. La difesa sostiene che l'ultimo momento consumativo del reato sia il 1 marzo 2013 e contesta le sospensioni della prescrizione invocate dalla Corte d'appello (complessivi 280 giorni), in particolare il periodo 5 febbraio-7 novembre 2017, deducendo che non sussistono impedimenti delle parti e che non può essere applicata una sospensione superiore a 60 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che le sospensioni della prescrizione richiamate dalla Corte d'appello corrispondono a rinvii determinati dall'astensione dei difensori dalle udienze (adesione a manifestazione di protesta delle Camere penali). Sulla base del consolidato principio di legittimità, il limite di 60 giorni dell'art.159 cod. pen. non si applica quando il differimento è dovuto a tale astensione, sicché la prescrizione (termine massimo di anni 7 e mesi 6, scadente l'1 settembre 2020) è stata protratta di 280 giorni e sarebbe scaduta il 9 giugno 2021, data successiva alla sentenza d'appello del 4 febbraio 2021. Perciò il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende: il dispositivo finale dispone il pagamento di euro 3.000,00 (nel corpo del provvedimento era anche indicata, a titolo di valutazione, la somma di euro 2.000,00, ma il P.Q.M. ordina euro 3.000,00).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamata per indicare la modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) durante il periodo emergenziale
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176
legge 18/12/2020, n. 176 (conversione D.L. 137/2020)
Conversione del D.L. 137/2020 richiamata insieme all'art. 23 per la procedura adottata
art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.
art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Riguarda la sospensione del decorso della prescrizione; la Corte ha precisato che il limite di 60 giorni non si applica quando il differimento è determinato dall'astensione dei difensori per protesta, consentendo una sospensione maggiore
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza: Sez. 3, Sent. n. 11671 del 24/02/2015 (Rv. 263052 - 01)
Sez. 3, Sent. n. 11671 del 24/02/2015
Precedente utilizzato per il principio secondo cui la sospensione della prescrizione può superare i 60 giorni se il differimento è dovuto all'adesione dei difensori a manifestazioni di protesta
Giurisprudenza: Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca, Rv. 217266)
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per rinvii d'udienza può essere valorizzata anche per periodi superiori a 60 giorni quando il differimento dipende dall'astensione dei difensori per protesta collettiva: il limite di 60 giorni dell'art.159 cod. pen. non si applica in tali casi.
- Chi deduce la prescrizione deve indicare chiaramente la data dell'ultimo atto consumativo e i periodi di sospensione contestati; tuttavia, la mera 'matematica' del calcolo non prevale se dai verbali risultano rinvii imputabili all'astensione difensiva.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; è dunque rischioso sollevare questioni di prescrizione senza prova documentale che smentisca le sospensioni registrate.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere, in cassazione, la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; occorre quindi valutare tempestivamente la posizione processuale rispetto ai termini di prescrizione già alla fase di merito.
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