Sentenza del 21/09/2021 n. 1102 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rettifica del reddito del contribuente relativa all'anno d'imposta 2012 ai sensi dell'art. 38, comma 4, del DPR n. 603/1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, ha proposto appello chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto. In sede di impugnazione è intervenuta anche una comunicazione del contribuente sulla presunta estinzione del processo per cessata materia del contendere in relazione a pagamenti effettuati.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello per decorso del termine di proponibilità (decadenza) previsto dall'art. 327 c.p.c., rilevando che la sentenza di primo grado era stata depositata il 04/12/2018 e che i termini di impugnazione sono quindi scaduti il 04/06/2019; l'appello è stato notificato il 07/06/2019. È stata altresì esclusa l'estinzione del processo per cessata materia del contendere perché non erano state integralmente pagate tutte le imposte e sanzioni dovute. L'appello è pertanto respinto; spese del grado a carico della parte appellante per euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
DPR n. 603/1973, art. 38, comma 4
art. 38, comma 4, DPR n. 603/1973
Norma richiamata quale fondamento per la rettifica del reddito del contribuente per l'anno 2012; la rettifica ha dato origine all'avviso impugnato.
termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
La Commissione ha applicato l'art. 327 c.p.c. ritenendo che il termine decadenziale per proporre l'appello decorra dalla pubblicazione della sentenza e che la notifica dell'appello oltre tale termine renda l'impugnazione inammissibile per decadenza.
art. 62, D.Lgs. n. 546/1992
Attraverso questa norma si è ritenuto applicabile al processo tributario la disciplina processuale civile relativa al termine di impugnazione (art. 327 c.p.c.).
Corte Costituzionale (pronuncia)
pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c.
La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione che chiedeva di far decorrere il termine di decadenza dall'impugnazione dalla comunicazione anziché dalla pubblicazione della sentenza; pertanto il termine decorre dalla pubblicazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti civili e tributari il termine per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione; è essenziale notificare l'impugnazione entro il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c.
- La perenzione/tardività dell'impugnazione è questione preliminare e assorbente: se rilevata, il giudice non entra nel merito e rigetta l'appello per inammissibilità.
- La mera comunicazione di aver effettuato pagamenti o una richiesta di estinzione non produce automaticamente la cessazione della materia del contendere: è necessario che siano stati pagati integralmente tutti gli importi dovuti (imposte, sanzioni e accessori) secondo le regole applicabili.
- Una manifestazione di volere del contribuente che non sia espressa e completa (es. pagamento parziale, nota non chiara) non equivale a rinuncia all'appello; per valutare l'estinzione occorre verificare l'effettività e la completezza degli adempimenti richiesti.
- In ambito tributario è importante controllare la data di deposito/pubblicazione degli atti giudiziari nel registro di cancelleria e anticipare le notifiche di impugnazione per evitare il rischio di decadenza procedurale.
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