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Sentenza

Sentenza del 21/09/2021 n. 1101 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento (debito iscrizione a ruolo) eccependo omessa/irregolare notifica, nullità della cartella e dell'estratto di ruolo per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, contestazione dell'aggio e opinata prescrizione del credito. In primo grado l'Agente della riscossione aveva prodotto copie di documenti e dell'estratto di ruolo; il contribuente in una fase successiva ha disconosciuto la conformità delle copie all'originale. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che, dopo il disconoscimento, l'Amministrazione doveva depositare gli originali per permettere al contribuente di valutare la querela di falso. L'Agenzia ha impugnato chiedendo la riforma, sostenendo la regolarità della costituzione, la tardività del disconoscimento e la validità probatoria delle copie prodotte, nonché la regolarità della notifica e la legittimità degli interessi e dei compensi di riscossione.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, riformando la decisione di primo grado. Ha ritenuto tardivo e dunque inammissibile il disconoscimento della conformità delle copie dell'atto (riconoscimento tacito ex art. 215 c.p.c. per mancata contestazione in udienza fissata per la sospensiva), e ha osservato che la contestazione della conformità non può essere generica ma richiede indicazioni specifiche e, se il documento è redatto da incaricato di pubblico servizio, la proposizione della querela di falso. Inoltre ha confermato che l'Agente non è obbligato a produrre la copia integrale della cartella quando è stato prodotto l'estratto di ruolo e la notifica è dimostrata. Spese compensate con condanna della soccombente a favore dell'appellante, liquidate in euro 2.000,00 per ciascun grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 32

    La memoria illustrativa doveva essere depositata dieci giorni liberi prima della data fissata per l'udienza di trattazione

    Stabilisce il termine per il deposito della memoria illustrativa; la mancata osservanza rende tardiva e inammissibile la produzione che contiene disconoscimenti sollevati fuori termine.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 24

    I motivi aggiunti avrebbero dovuto essere depositati entro il termine di sessanta giorni dal deposito della costituzione del convenuto

    Fissa il termine per i motivi aggiunti a difesa; motivi depositati oltre tale termine sono inammissibili.

  • Codice di procedura civile art. 215

    Riconoscimento tacito della documentazione prodotta se non tempestivamente contestata

    Se la parte non solleva eccezione in udienza o nei termini, si ha riconoscimento tacito delle copie prodotte, precludendo contestazioni successive.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 art. 26 comma 1

    In tema di notifica della cartella esattoriale la prova del perfezionamento deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento

    La giurisprudenza richiede la prova del perfezionamento della notifica; la produzione dell'avviso di ricevimento è il mezzo principale per dimostrarla.

  • Cass. civ. 15/06/2016 n. 12352

    "Nel caso in cui il destinatario di una cartella esattoriale contesti di averne avuto notificazione e l'Agente della riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione ... è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non sia stata tempestivamente opposta, né sussiste un onere dell'agente di produrre in sede giudiziale la copia integrale della cartella medesima."

    Se l'Agente dimostra la regolare notifica (es. con messo notificatore o raccomandata AR), non va richiesta la copia integrale della cartella e sono precluse contestazioni tardive sui vizi formali della stessa.

  • Cass. civ. 17/02/2016 n. 3036

    "La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione ... deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento"

    Sottolinea l'importanza dell'avviso di ricevimento come prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale; tuttavia la giurisprudenza è valutata nel complesso alla luce del caso concreto.

  • Querela di falso (regole civili di prova)

    La contestazione specifica della conformità di un documento pubblico o di pubblico servizio richiede, per incidere sulla prova, la proposizione della querela di falso; la mera clausola di stile non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di copie prodotte dall'Amministrazione deve essere tempestivo: occorre sollevarlo nei termini processuali (memoria o in udienza) o si ha riconoscimento tacito ex art. 215 c.p.c.
  • La contestazione della conformità non può essere generica: deve indicare specificamente quali elementi si contestano e le ragioni concrete della non conformità.
  • Quando il documento è redatto da incaricato di pubblico servizio, la via per incidere sulla sua efficacia probatoria è la querela di falso; senza questa la contestazione è inidonea a privare il documento della sua efficacia.
  • L'Agente della riscossione che produce prova della regolare notifica (es. avviso di ricevimento o documentazione equivalente) non è sempre tenuto a depositare la copia integrale della cartella se è prodotto l'estratto di ruolo e la notifica è dimostrata.
  • Le eccezioni e i motivi aggiunti depositati oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92 sono inammissibili e non possono essere valorizzati in giudizio.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare tempestivamente le proprie contestazioni procedurali in modo specifico e, se necessario, valutare subito la querela di falso per preservare i mezzi istruttori.
  • La prova della notifica è centrale: produrre l'avviso di ricevimento o altra prova equivalente è determinante per precludere successive impugnazioni sulla regolarità della notifica.

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