Sentenza del 21/09/2021 n. 77 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Assegno di mantenimento - Disconoscimento della sottoscrizione sulle ricevute di pagamento esibite dall'ex coniuge - Documenti acquisiti dall'Ufficio in fotocopia - Unico elemento di prova - Inutilizzabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia, nell'ambito di una verifica fiscale sul contribuente (ex coniuge), aveva utilizzato delle ricevute di pagamento sottoscritte dall'ex moglie per contestare la mancata dichiarazione dei relativi redditi. L'Ufficio aveva trattenuto e prodotto in copia le quietanze come prova unica. La destinataria delle contestazioni ha impugnato l'accertamento disconoscendo formalmente la propria sottoscrizione sulle fotocopie e denunciando la mancanza degli originali, impedendo così all'Ufficio di attivare la procedura di verificazione della grafia.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il formale disconoscimento della firma sulla copia delle quietanze, unitamente all'assenza degli originali (che avrebbe reso possibile la verificazione), privi quelle copie di qualsiasi efficacia probatoria. Poiché le fotocopie costituivano l'unico elemento probatorio su cui l'Ufficio aveva fondato la pretesa fiscale, tali documenti sono state dichiarate inutilizzabili e l'accertamento relativo a quelle somme è stato annullato nella parte fondata su quelle prove.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La norma disciplina aspetti procedurali della verifica fiscale e dell'acquisizione di documenti; tuttavia non legittima l'uso esclusivo di fotocopie come prova quando il soggetto disconosce la sottoscrizione e non sono disponibili gli originali per la verificazione.
art. 2719 c.c.
Secondo i principi civili sulla prova della scrittura privata e della sottoscrizione, la copia non ha efficacia piena quando la firma viene disconosciuta: in tal caso è necessaria la produzione dell'originale e/o la procedura di verificazione per accertare l'autenticità della sottoscrizione.
Massime di principio
- Le fotocopie di scritture private (es. quietanze con firma) non possono costituire prova efficace se la firma viene formalmente disconosciuta dall'interessato.
- Se la firma viene disconosciuta, l'ente che propone l'accertamento deve produrre gli originali o attivare la procedura di verificazione della grafia; in mancanza, la prova è inutilizzabile.
- Quando le copie sono l'unico elemento probatorio a fondamento dell'accertamento fiscale, l'assenza di efficacia probatoria comporta l'annullamento dell'accertamento per quella fattispecie.
- Per il contribuente privato è strategico conservare gli originali delle quietanze o documenti alternativi (bonifici, estratti conto, ricevute bancarie) che comprovino i pagamenti e la loro destinazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve rispettare le regole probatorie civili e adottare ogni misura necessaria per acquisire prove idonee all'uso processuale; non può limitarsi a copie quando la controparte contesta la firma.
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