Sentenza del 21/09/2021 n. 1113 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - Residenza delle persone fisiche - Doppia residenza fiscale - Iscrizione all'anagrafe - Non rileva - Convenzione contro le doppie imposizioni - Si applica - Determinazione della residenza - Solo in base alla convenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente, pur risultando iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia, era contemporaneamente residente in Svizzera. La questione era determinare quale Stato dovesse considerarlo fiscalmente residente ai fini IRPEF e quindi se applicare il criterio dell'iscrizione anagrafica previsto dall'art. 2 TUIR o le norme della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
La decisione
La giurisprudenza ha ritenuto che, in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, la risoluzione del conflitto di doppia residenza deve avvenire esclusivamente secondo le regole previste dalla convenzione (tie-breaker). Pertanto il criterio dell'iscrizione anagrafica previsto dall'art. 2 TUIR non è applicabile se contrario alla convenzione. Ne consegue che la residenza fiscale è stata determinata in base alla convenzione (a favore dello Stato estero, nel caso di specie la Svizzera) e il ricorso del contribuente è stato accolto.
Norme richiamate
Art. 2 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi)
La disciplina interna che fa riferimento all'iscrizione anagrafica non può prevalere quando la materia è regolata da una convenzione internazionale: l'art. 2 TUIR non è applicabile se contrasta con le disposizioni convenzionali.
Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni
La convenzione contiene criteri specifici per risolvere la doppia residenza fiscale delle persone fisiche (criteri sequenziali come domicilio/dimora permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, cittadinanza e procedure amichevoli) e queste regole devono essere applicate prioritariamente rispetto alla normativa nazionale.
Massime di principio
- In presenza di doppia residenza, prevalgono le regole del trattato bilaterale: la determinazione della residenza fiscale deve seguire il 'tie-breaker' previsto dalla convenzione e non il criterio di iscrizione anagrafica nazionale.
- L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente non è di per sé decisiva quando esiste una convenzione; è necessario valutare elementi di fatto (centro degli interessi vitali, dimora abituale, legami economici e familiari) secondo l'ordine stabilito dalla convenzione.
- Se la convenzione assegna la residenza all'altro Stato, l'Italia non può considerare fiscalmente residente il soggetto senza violare la convenzione; viceversa, le autorità fiscali devono adeguarsi alla decisione convenzionale.
- Se, dopo l'applicazione dei criteri convenzionali, il conflitto di residenza rimane, le parti devono attivare la procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure) prevista dalla convenzione per risolverlo.
- Per difendere efficacemente la posizione di residenza estera, il contribuente deve documentare in modo organico il proprio centro degli interessi vitali e la presenza effettiva nello Stato estero (contratti, attività lavorativa, rapporti familiari, temporanee presenze in Italia, ecc.).
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