Sentenza del 21/09/2021 n. 6743 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 116/2021 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 - Censure di merito della pretesa - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis D.P.R. 600/73 relativa a IRAP 2014. Il contribuente ha contestato la determinazione dell'imposta per l'applicazione di una aliquota errata: l'ufficio ha applicato l'aliquota del 6,97% (ovvero 6,7% indicato nel provvedimento) propria delle imprese di assicurazione invece dell'aliquota ordinaria del 4,97% spettante al soggetto esercente commercio all'ingrosso di materiali di costruzione (cod. ATECO 467329), come risultante dal cassetto fiscale. L'Amministrazione ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo, tra l'altro, che nella cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato non siano ammissibili censure sul merito della pretesa ma solo vizi formali della cartella.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto provata l'errata applicazione dell'aliquota da parte dell'ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. La Corte ha affermato che la cartella di pagamento, essendo il primo atto che porta la pretesa tributaria a conoscenza del contribuente e non preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile anche nel merito della pretesa. Condanna della parte soccombente (Agenzia) al pagamento delle spese di causa del grado, quantificate in euro 800,00.
Norme richiamate
art. 36‑bis D.P.R. 600/1973
art. 36 bis D.P.R. 600/73
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis costituisce l'atto con cui la pretesa tributaria è portata a conoscenza del contribuente e può essere impugnata non solo per vizi formali della cartella ma anche nel merito della pretesa.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18298/2021
Conferma che la cartella di pagamento (anche derivante da liquidazione su dati del contribuente) è impugnabile sul merito perché è l'unico atto conoscibile dal contribuente che materializza la pretesa fiscale in assenza di avviso di accertamento.
Legge n. 118/2019, art. 6 (richiamata)
Citata nel contesto della giurisprudenza di merito e di legittimità; usata come riferimento nella pronuncia della Cassazione a sezioni unite richiamata per chiarire l'ambito di impugnabilità della cartella.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa dopo un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36‑bis va considerata atto impositivo conoscibile dal contribuente e quindi impugnabile sia per vizi formali della cartella sia per questioni di merito relative alla determinazione della pretesa tributaria.
- In caso di contestazione dell'aliquota o della qualificazione dell'attività, il contribuente deve fornire documentazione probatoria (es. dati anagrafici, codice ATECO, cassetto fiscale) per dimostrare l'errata applicazione da parte dell'ufficio; l'assenza di controdeduzioni da parte dell'amministrazione rafforza la posizione del contribuente.
- Quando l'ufficio liquida imposte sui dati forniti dal contribuente, la difesa non è limitata a vizi formali della cartella: è possibile proporre censure sostanziali sul calcolo dell'imposta e sulle aliquote applicate.
- Prima di proporre impugnazione, verificare sempre la correttezza dei dati nel cassetto fiscale e nella dichiarazione: classificazione ATECO, aliquote applicabili e eventuali peculiarità del settore possono essere determinanti per ottenere l'accoglimento del ricorso.
- Le spese processuali possono essere liquidate in favore del ricorrente se quest'ultimo ottiene accoglimento totale o parziale, pertanto valutare il rapporto costi/benefici dell'impugnazione sulla base dell'importo contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 77 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 1101 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 1102 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 1113 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 6757 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 21 set 2021Sentenza del 21/09/2021 n. 25434 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →