Sentenza del 21/09/2021 n. 25434 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società inglese aveva richiesto rimborsi per crediti d'imposta sui dividendi (137 istanze) invocando la Convenzione Italia-Regno Unito art. 10. L'Amministrazione ha negato i rimborsi per sei istanze relative ai dividendi della Cxxxx Fxxx Axxx (CFA) ritenendo la distribuzione simulazione di un finanziamento a favore della Pxxxx, e ha riconosciuto solo rimborsi parziali, con criterio statistico della giacenza media, per altre 101 istanze; 30 istanze erano escluse per mancanza documentale. La controversia verteva su legittimità del diniego (simulazione/dividend washing), sull'uso di presunzioni e metodo statistico, e su questioni procedurali e di diritto internazionale e comunitario.
La decisione
Il Tribunale tributario provinciale di Pescara aveva parzialmente accolto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale ha invece respinto integralmente il ricorso della contribuente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della J.P. Morgan, confermando che: 1) l'Amministrazione poteva contestare i rimborsi anche oltre i termini ordinari di accertamento (applicabilità del termine prescrizionale decennale ai rimborsi richiesti da soggetti esteri); 2) l'art.10, par.5 della Convenzione non impone che l'Ufficio richieda immediatamente la documentazione al momento della ricezione della domanda; 3) le conclusioni dei giudici di merito sulla simulazione dei dividendi della CFA e sull'uso di indizi e del criterio statistico per le 101 istanze non sono viziati da motivazione apparente e rientrano nel sindacato di legittimità.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni
art. 10, paragrafo 4 e paragrafo 5
La Corte interpreta il riferimento temporale "all'atto della ricezione" del par.5 come ordine logico/procedimentale e non come obbligo per l'Amministrazione di avviare immediatamente la fase istruttoria; i termini procedurali per il riconoscimento del credito sono rimessi alla normativa nazionale.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
La Corte ritiene che la disciplina nazionale che consente verifiche più lunghe sui redditi prodotti all'estero non costituisce di per sé una violazione della libera circolazione dei capitali, potendo trovare giustificazione nella tutela dell'integrità delle entrate tributarie.
Trattato sull'Unione Europea (TUE)
Richiamato in relazione alla protezione dei diritti fondamentali (Corte EDU/diritto al giusto processo), ma la decisione statuisce che le garanzie convenzionali non ostano alla possibilità per l'Amministrazione di contestare rimborsi nel termine prescrizionale decennale.
Codice civile
Richiamato in relazione all'onere della prova: il giudice può fondare la decisione su presunzioni purché rispettino i criteri di gravità, precisione e concordanza; l'onere probatorio rimane in campo e il contribuente può fornire prova contraria.
Codice civile
La Corte chiarisce che non è vietata la "doppia presunzione" e che il giudice di merito può utilizzare più presunzioni/indizi collegati tra loro per formare una prova presuntiva purché vengano rispettati i criteri di valutazione e sia data adeguata motivazione.
Codice civile
Il diritto al rimborso azionato da un soggetto estero trova riferimento al termine prescrizionale decennale dell'art.2946 c.c.; il ricorso ai termini decadenziali di accertamento previsti per l'Amministrazione non impedisce la contestazione del credito entro prescrizione decennale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 43; art. 38; artt. 40 e 42 (richiamati nel testo)
La Corte afferma che i termini decadenziali per l'accertamento dell'Amministrazione (art.43 e relazioni) non producono la consolidazione automatica del diritto del contribuente al rimborso; per i rimborsi richiesti da soggetti esteri prevale il termine prescrizionale decennale e l'Amministrazione può opporre eccezioni anche dopo i termini ordinari di accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati con riguardo alle norme tecniche del rimborso; la Corte precisa che la disciplina specifica dei rimborsi non modifica il principio secondo cui l'Amministrazione può contestare i rimborsi entro il termine prescrizionale generale.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (principi interpretativi)
La Corte utilizza i canoni ermeneutici internazionali per interpretare la Convenzione bilaterale, confermando che norme convenzionali vanno lette integrandole con la disciplina nazionale delle modalità procedurali.
Protocollo n.1 alla CEDU
art. 1 (richiamato nei principi di giurisprudenza)
La Corte ritiene che l'art.1 del Protocollo garantisca tutela solo per crediti accertati, liquidi ed esigibili; ciò non impedisce che l'Amministrazione possa contestare richieste di rimborso non ancora divenute crediti consolidati.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza di rimborso di crediti d'imposta da parte di un non residente ai sensi di una Convenzione internazionale non obbliga l'Amministrazione a richiedere immediatamente tutta la documentazione; l'espressione "all'atto della ricezione" va letta come ordine logico e non come imposizione di immediatezza procedurale.
- I termini decadenziali per l'accertamento a carico dell'Amministrazione non impediscono all'Erario di contestare il diritto al rimborso entro il termine prescrizionale generale (dieci anni); dunque il contribuente non vede consolidarsi automaticamente il diritto al rimborso al decorso dei termini di accertamento.
- La giurisprudenza consente all'Amministrazione e al giudice di merito di fondare il diniego del rimborso su prove presuntive e sull'esame complessivo di indizi (gravità, precisione e concordanza); il ricorso a metodi statistici o alla 'giacenza media' può essere legittimo se adeguatamente motivato e inserito in una valutazione d'insieme.
- La nozione di simulazione o di elusione fiscale può essere impiegata per negare il diritto al credito d'imposta quando emergano indizi concreti che i dividendi siano stati utilizzati come veicolo per pagamenti mascherati (es. interessi), purché il giudice dia adeguata motivazione sulla base degli elementi probatori.
- Non esiste un divieto sistematico all'uso di presunzioni multiple o 'doppie presunzioni' nel processo tributario; è invece essenziale che il giudice valuti i presupposti in modo logico, sintetico e conforme ai criteri di legge e che il contribuente abbia la possibilità di fornire prova contraria.
- Le doglianze basate su presunti profili di violazione della libera circolazione dei capitali o di tutela patrimoniale devono considerare che gli Stati membri possono giustificare verifiche più lunghe per salvaguardare l'integrità delle entrate fiscali; le questioni comunitarie non implicano automaticamente diritto a rimborsi accelerati.
- In casi analoghi è strategico per il contribuente: 1) conservare e presentare puntualmente documentazione sullo scopo economico degli acquisti e sulla buona fede; 2) contestare in modo circostanziato gli elementi indiziari posti a base del diniego; 3) chiedere, se necessario, accertamenti giurisdizionali tempestivi per evitare l'incertezza del credito.
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