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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21881/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per presunto concorso esterno in associazione mafiosa, articolando quattro motivi: (1) vizio di motivazione e mancato corretto inquadramento della dichiarazione del collaboratore Emanuele Mancuso quale de relato, con conseguente mancata applicazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p.; (2) carenza della gravità indiziaria rispetto alla fattispecie di concorso esterno, in particolare con riferimento a una conversazione sulle somme dovute (25.000 euro) e alla dedotta natura lecita del credito; (3) violazione di legge (artt. 110 e 416-bis c.p.) per mancata prova del vantaggio concreto ottenuto dall'imprenditore tramite la cosca (assenza di aggiudicazione di appalti o acquisti a condizioni più favorevoli) e per un difetto di prova circa il contributo rilevante alla cosca; (4) difetto di attualità delle esigenze cautelari e mancata valutazione del tempo trascorso dalle ultime condotte contestate (ultima condotta reclamata risalente al 18/07/2018).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le prime tre censure, confermando che: le dichiarazioni del collaboratore sono state logicamente valutate come frutto di percezione diretta e utili ai fini del quadro indiziario; le intercettazioni e gli elementi emersi (es. versamenti, mediazioni del clan, costruzione del gazebo, interventi per ribassi di prezzo) forniscono riscontri idonei a sostenere la gravità indiziaria per il concorso esterno in associazione mafiosa; la qualificazione giuridica ex art. 110 e 416-bis è stata ritenuta corretta anche alla luce della giurisprudenza che richiede una verifica "ex post" dell'efficacia causale del contributo del concorrente esterno. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo: ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale sul tema dell'attualità delle esigenze cautelari, considerato il lungo intervallo temporale (sostanziale "tempo silente" di circa cinque anni) e l'assenza di elementi aggiornati che attestino il rischio concreto di reiterazione. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata in relazione a tale profilo e rimessa al Tribunale del riesame per un nuovo esame delle esigenze cautelari alla luce del decorso del tempo e dei dati fattuali più aggiornati; i restanti motivi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La norma che disciplina la valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie richiede una verifica specifica quando le dichiarazioni sono de relato; la Corte verifica che qui il dichiarante aveva percezione diretta dei fatti e che il Tribunale ha applicato correttamente i criteri di valutazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il parametro della "gravità indiziaria" ai fini delle misure cautelari; la Corte ricorda che tale parametro è meno rigoroso rispetto al giudizio di merito e richiede una qualificate probabilità di responsabilità, non la prova logica richiesta per il merito

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Si riferisce alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare: la giurisprudenza e la Corte costituzionale ammettono che, per il concorrente esterno, la presunzione è relativa e che è possibile valutare misure alternative in presenza di elementi che smentiscano l'attualità del pericolo di reiterazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione di tipo mafioso; la Corte richiama che per il concorso esterno occorre valutare l'efficacia causale 'ex post' del contributo dell'extraneus alla vita dell'associazione e ai suoi obiettivi

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso nel reato, richiamata in relazione all'imputazione combinata e alla configurazione del concorso esterno

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamato come precedente penale nella valutazione della personalità dell'indagato; la Corte osserva che il provvedimento di merito non ha puntualizzato data/contesto della pregresse condanne rilevanti per giustificare da sole il pericolo di reiterazione

Massime di principio

  • In sede cautelare la "gravità indiziaria" è un concetto autonomo e meno stringente rispetto alla prova richiesta in sede di merito: bastano elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, non la prova logica definitiva
  • Le dichiarazioni di collaboratori vanno qualificate con attenzione: se il dichiarante ha percezione diretta degli eventi (anche in ambito familiare) non sono necessariamente de relato e possono avere valenza probatoria; tuttavia quando siano de relato richiedono maggiori riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni è in larga parte questione di merito e spetta al giudice di merito; il sindacato in Cassazione è ammesso solo per manifesta illogicità o travisamento macroscopico
  • Per il concorso esterno in associazione mafiosa è essenziale accertare, con criteri di ragionevole certezza, l'efficacia 'ex post' del contributo dell'estraneo alla vita e agli scopi dell'associazione; vantaggi personali ottenuti tramite il clan e versamenti ripetuti possono costituire indice di sussistenza
  • La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare nei confronti di concorrenti esterni non è assoluta: la difesa può superarla dimostrando la mancata attualità del pericolo di reiterazione (es. lungo intervallo temporale senza comportamenti successivi), e il giudice deve motivare specificamente elementi attualizzanti
  • Quando nelle misure cautelari si rileva un significativo "tempo silente" tra le ultime condotte e l'adozione della misura, il giudice deve esplorare e motivare in modo puntuale l'attualità del pericolo di reiterazione o valutare misure meno afflittive

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