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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37210/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per detenzione ritenuta ingiusta: il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare con riferimento al delitto di cui all'art. 416 c.p.; in primo grado, con rito abbreviato, era stato condannato per associazione e altri reati (per gli ultimi, per i limiti edittali non era stata applicata misura), mentre in appello è stato assolto dal reato associativo "perché il fatto non sussiste" e prosciolto per intervenuta prescrizione sugli altri reati. Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello circa la ritenuta colpa grave/dolo a suo carico, contestando la valorizzazione di atti che non giustificavano la misura e l'uso di giudizi etici (descritti come "inquietante" e "raccapricciante") senza adeguata spiegazione del carattere grave della colpa.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, ai fini della domanda di riparazione, il giudice deve valutare ex ante se il comportamento dell'interessato abbia volontariamente o con colpa grave creato l'apparenza di reato che ha determinato la detenzione. Sul merito, la Corte ha ritenuto provato che il ricorrente aveva dolosamente creato un apparato idoneo a far apparire l'esistenza di una struttura associativa (invio di lettere anonime che evocavano un'organizzazione con "protezioni e coperture" usando dati di banche dati; possesso di documenti, timbri, schede telefoniche e di un'agendina con nomi e qualifiche corredate da frasi convenzionali) inducendo gli inquirenti a ricercare complici. Tale condotta è stata qualificata come dolosa e causalmente efficace nel creare l'apparenza del reato che giustificò la misura cautelare. Difesa e doglianze generiche non hanno scalfito la motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione: il giudice deve verificare se la detenzione derivi da dolo o colpa grave del detenuto valutando ex ante se il suo comportamento abbia creato l'apparenza di reato che ha indotto l'autorità a procedere.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sul reato di associazione per delinquere, qui richiamata quale fattispecie oggetto della misura cautelare poi ritenuta inesistente in sede di merito.

  • Giurisprudenza della Cassazione (precedenti citati)

    sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Maltese; sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019 Hosni Hachemi Ben Hassen; sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992 Pasqua; n. 18152 del 9/2/2010 Motisi; n. 4242 del 20/12/2016 Farina; n. 26925 del 15/05/2019 Artico; n. 52871 del 15/11/2016 Tavelli; Sez. U 13/12/1995 Sarnataro; sez. 4 n. 43302 del 23/10/2008 Tucci

    Principi chiariti dalla giurisprudenza: il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma e preventiva (ex ante) dei fatti, non una riconsiderazione della responsabilità penale; può valorizzare comportamenti deontologicamente scorretti dell'appartenente alle forze dell'ordine se, uniti ad altri elementi, creano oggettiva apparenza di reato; la nozione di dolo è intesa in senso civilistico come condotta consapevole e volontaria idonea a trarre in inganno l'autorità.

Massime di principio

  • Nella domanda di riparazione il giudice valuta ex ante e in autonomia se il comportamento del detenuto abbia volontariamente o per colpa grave creato l'apparenza di reato che ha determinato la detenzione; non si tratta di rivedere la responsabilità penale sul merito.
  • Condotte che non costituiscono necessariamente reato possono comunque ostare alla riparazione se sono idonee, concretamente e volontariamente, a ingenerare nell'autorità la falsa percezione di un coinvolgimento in reati (es. costruzione di un "apparato" probatorio artefatto, invio di lettere anonime, uso di timbri e documenti, organizzazione di elementi che richiamano un'associazione).
  • Il ruolo e la qualifica del soggetto (es. appartenente alle forze dell'ordine) rendono più rilevanti eventuali violazioni deontologiche: comportamenti scorretti di un pubblico funzionario possono essere considerati più efficaci nel creare credibilità dell'apparenza del reato.
  • La mera critica generica alla motivazione della Corte d'appello non è sufficiente: per ottenere la riparazione è necessario confutare in modo specifico e motivato l'accertamento, mostrando l'assenza di qualsiasi contributo volontario o di colpa grave alla creazione dell'apparenza del reato.
  • Esito pratico: se il giudice ritiene provata la volontarietà o la colpa grave nella creazione dell'apparenza del reato, il ricorso per riparazione sarà respinto e il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di somme a titolo di sanzione/Cassa delle ammende e alle spese processuali.

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