Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32577/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione proposta da una società che aveva acquistato, in tempi diversi, un negozio e poi anche il terrazzo adiacente, contro il precetto intimato dal condominio per l’esecuzione coattiva di obblighi di fare e di rimozione di materiali stabiliti da due precedenti sentenze rese contro il dante causa della società. La società sosteneva che tali sentenze non le fossero opponibili perché non trascritte in precedenza e perché divenute cosa giudicata solo dopo il suo acquisto; inoltre deduceva che il successivo atto di acquisto del terrazzo proveniva da soggetti diversi e asseritamente estranei al giudizio, sicché il relativo giudicato non sarebbe stato a lei opponibile. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d’appello in sede di rinvio aveva accolto l’opposizione solo in parte, limitatamente ad alcuni obblighi di fare relativi all’immobile identificato in sentenza, e aveva compensato integralmente le spese di tutti i gradi. Con l’unico motivo del nuovo ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato una soccombenza solo parziale e che, al contrario, in cassazione essa era risultata integralmente vittoriosa, difettando quindi il presupposto per la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività del ricorso, osservando che la riduzione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. non si applicava alla causa, introdotta prima del 4 luglio 2009. Nel merito ha respinto il motivo unico: ha interpretato correttamente la motivazione della sentenza impugnata nel senso che il giudice di rinvio aveva considerato l’esito complessivo della lite, non il solo esito del precedente giudizio di legittimità, e aveva quindi legittimamente ravvisato una soccombenza parziale della società, base sufficiente per la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine "lungo" per l’impugnazione

    La riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo non si applica ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle spese di lite, ma la censura fondata su di essa è stata ritenuta infondata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima quando il giudice ravvisi una soccombenza parziale all’esito complessivo della controversia.

  • art. 359 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza autonoma decisione interpretativa.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza autonoma decisione interpretativa.

  • art. 385 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza autonoma decisione interpretativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

  • art. 1-bis, art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della compensazione delle spese, la soccombenza va valutata in relazione all’esito complessivo della controversia e non solo a un singolo segmento processuale, salvo che il giudice di merito dia una motivazione illogica o apparente.
  • La compensazione integrale delle spese è compatibile con una soccombenza solo parziale, quando dal complesso delle domande e difese emerga che ciascuna parte abbia ottenuto soltanto in parte il risultato perseguito.
  • Il superamento del termine lungo per impugnare va verificato in base alla disciplina temporale applicabile alla data di instaurazione del giudizio, tenendo conto del regime transitorio.
  • Quando una censura sulla liquidazione delle spese si fonda sulla pretesa vittoria integrale in un grado, occorre confrontare tale esito con l’effettiva estensione delle ragioni accolte e respinte nell’intero processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.