Cassazione Civile, Ordinanza n. 22673/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso presentata da un ex dipendente bancario, il quale sosteneva che, in relazione alle somme erogate dal fondo di previdenza complementare, l'Ufficio non avesse correttamente applicato il regime fiscale previsto per l'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 17 del TUIR vigente ratione temporis. In particolare, il contribuente assumeva che dalla base imponibile dovesse essere esclusa la parte corrispondente ai contributi da lui versati al fondo dalla data di assunzione al 31 dicembre 1993, con conseguente diritto al rimborso dell'importo richiesto. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo esenti i contributi versati dal lavoratore. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del TUIR, sostenendo che solo i contributi obbligatori versati in esecuzione di legge possono beneficiare dell'esclusione dal reddito, mentre i contributi alla previdenza complementare, non imposti da norma di legge e solo formalmente a carico del lavoratore, concorrono integralmente a formare il reddito imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le prestazioni erogate da un fondo di previdenza complementare di categoria bancaria sono soggette al medesimo regime fiscale delle prestazioni previdenziali integrative cui il dipendente ha rinunciato, e non possono essere assimilate a forme di previdenza imposte dalla legge. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma era invocata dal contribuente per escludere dalla base imponibile la parte di somme corrispondente ai contributi versati; la Corte esclude l'applicabilità dell'agevolazione ai contributi di previdenza complementare non imposti dalla legge.
art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I contributi previdenziali e assistenziali esclusi dal reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi a fondi di previdenza complementare, non essendo imposti da legge, concorrono al reddito imponibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale attraverso cui l'Agenzia denuncia violazione di legge.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Ai fini IRPEF, l'esclusione dal reddito dei contributi previdenziali richiede che essi siano versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i versamenti a forme di previdenza complementare di natura facoltativa non godono della stessa esclusione solo perché formalmente imputati al lavoratore.
- Quando il giudice di legittimità accerta che la controversia è definibile sulla base dei fatti già acquisiti, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando direttamente la domanda originaria.
- Le prestazioni o somme erogate da un fondo di previdenza complementare devono essere assoggettate al regime fiscale coerente con la loro natura, senza assimilazioni a prestazioni previdenziali obbligatorie prive di base legale.
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